Titolo XX - SCATTI
DI ANZIANITA'
Art. 57.
1. Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il
lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali,
denominati scatti di anzianità.
2. Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere
assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e
successivi, né i futuri aumenti di merito potranno
essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
3. Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie
il biennio di anzianità.
4. In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti
maturati successivamente al 1° gennaio 1993 è calcolato
in base ai valori indicati nella Tabella E e l'importo
degli scatti maturati Successivamente al 1° febbraio
1996 è calcolato in base ai valori indicati nella
Tabella F, per entrambi senza liquidazione di arretrati
per il periodo pregresso.
5. E' quindi escluso il ricalcolo in base alla Tabella E
dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1°
gennaio 1993 ed in base alla Tabella F dell'importo
relativo agli scatti maturati prima del 1° febbraio
1996.