Università Lavoro Farmacie Legislazione Servizi Eventi Opinioni Informazioni Links Utili

  
Home ] Precedente ]
-

-

Titolo XXI - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 58.

1. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio; 
e) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 57 del presente contratto;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente contratto;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di L. 20.000, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.

Art. 59.

1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 58, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

Art. 60.

1. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art. 61.

1. La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
2. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, 2° comma del presente contratto.

Art. 62.  

1. Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al Titolo Il del presente contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata Tabella C.
2. La retribuzione base nazionale conglobata di cui al comma precedente, si raggiunge alle decorrenze indicate nella allegata Tabella C, sommando alla retribuzione base nazionale conglobata vigente al 31 marzo 1990 gli aumenti previsti dalla allegata Tabella B.  
3. Nei confronti del personale assunto successivamente al 31 marzo 1990 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione, secondo l'allegata Tabella C.  

Norma transitoria  

In relazione al periodo di carenza contrattuale, a tutto il personale, compreso quello assunto con contratto di formazione e lavoro, in forza alla data del 1° febbraio 1994, che abbia almeno 13 mesi di anzianità aziendale al 31 gennaio 1994, verrà erogato un importo «una tantum» secondo quanto indicato nella Tabella A.  
Per i casi di anzianità minore l'importo verrà erogato pro-quota.  
L'importo una tantum non verrà erogato al personale assunto con contratto a termine.  
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.  
Per gli apprendisti ed i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18 anni l'importo una tantum viene riproporzionato secondo le aliquote previste dal presente Contratto.  
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.  
L'importo una tantum non può essere assorbito.  

Chiarimento a verbale  

Le parti si danno atto che l'importo una tantum deve essere erogato per intero per i periodi di assenza obbligatoria di cui all'art. 52 lettere a), b) e c) del presente contratto.  

Art. 63.  

1. Ai minori di anni 18 spetterà una retribuzione base nazionale conglobata pari al 90% di quella spettante al personale qualificato di maggiore età (vedi Tabelle allegate B e C).  
2. Al personale apprendista spetterà una retribuzione base nazionale conglobata pari all'80% di quella spettante al personale qualificato di maggiore età (vedi Tabelle allegate B e D), come disposto dall'art. 11 del presente contratto.  
3. Al personale dipendente da Titolari di Farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza spetterà una retribuzione base nazionale conglobata ridotta del 4%.  

Art. 64.  

1. Gli aumenti previsti dall'art. 62 alle diverse decorrenze (vedi Tabella allegata B) non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o da eventuali scatti di anzianità.  
2. Gli aumenti che non rientrano nelle ipotesi precedenti potranno essere assorbiti, in tutto o in parte, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali, oppure siano stati espressamente dichiarati assorbibili per iscritto all'anno della corresponsione.  

Art. 65.  

1. In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.  
2. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.  
3. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stata previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto all'atto della concessione.  
4. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché, nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente contratto.  

Art. 66.  

1. La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, le misure dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.  
2. Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.  

Art. 67.  

1. Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.  

 



CATEGORIE PRINCIPALI  Home ] Precedente ] Università ] Lavoro ] Farmacie ] Legislazione ] Servizi ] Eventi ] Opinioni ] Informazioni ] Links Utili ]

SOTTOCATEGORIE   Precedente ]