Titolo XXI -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 58.
1. La normale retribuzione del lavoratore è costituita
dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva
dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei
punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio
1977, nelle misure previste per il settore del commercio,
ai cui accordi si fa rinvio;
e) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto
ai sensi dell'art. 57 del presente contratto;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai
sensi dell'art. 4 del presente contratto;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di L.
20.000, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31
luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.
Art. 59.
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di
cui al precedente art. 58, nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad
esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro
straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una
tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle
parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero
escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.
Art. 60.
1. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la
retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in
misura fissa e cioè non variabile in relazione alle
festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di
riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga
ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si
riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di
calendario.
Art. 61.
1. La quota oraria di retribuzione, sia normale che di
fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il
divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata
normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
2. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale
che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per
il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 47, 2° comma del presente contratto.
Art. 62.
1.
Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle
farmacie private, di cui al Titolo Il del presente contratto,
corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure
indicate nella allegata Tabella C.
2.
La retribuzione base nazionale conglobata di cui al comma precedente,
si raggiunge alle decorrenze indicate nella allegata Tabella C,
sommando alla retribuzione base nazionale conglobata vigente al 31
marzo 1990 gli aumenti previsti dalla allegata Tabella B.
3.
Nei confronti del personale assunto successivamente al 31 marzo 1990
verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione, secondo
l'allegata Tabella C.
Norma transitoria
In
relazione al periodo di carenza contrattuale, a tutto il personale,
compreso quello assunto con contratto di formazione e lavoro, in forza
alla data del 1° febbraio 1994, che abbia almeno 13 mesi di anzianità
aziendale al 31 gennaio 1994, verrà erogato un importo «una tantum»
secondo quanto indicato nella Tabella A.
Per
i casi di anzianità minore l'importo verrà erogato pro-quota.
L'importo
una tantum non verrà erogato al personale assunto con contratto a
termine.
Al
personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità.
Per
gli apprendisti ed i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18
anni l'importo una tantum viene riproporzionato secondo le aliquote
previste dal presente Contratto.
L'importo
una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
L'importo
una tantum non può essere assorbito.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno
atto che l'importo una tantum deve essere erogato per intero per i
periodi di assenza obbligatoria di cui all'art. 52 lettere a), b) e c)
del presente contratto.
Art. 63.
1.
Ai minori di anni 18 spetterà una retribuzione base nazionale
conglobata pari al 90% di quella spettante al personale qualificato di
maggiore età (vedi Tabelle allegate B e C).
2.
Al personale apprendista spetterà una retribuzione base nazionale
conglobata pari all'80% di quella spettante al personale qualificato
di maggiore età (vedi Tabelle allegate B e D), come disposto
dall'art. 11 del presente contratto.
3.
Al personale dipendente da Titolari di Farmacie rurali che hanno
diritto all'indennità di residenza spetterà una retribuzione base
nazionale conglobata ridotta del 4%.
Art. 64.
1.
Gli aumenti previsti dall'art. 62 alle diverse decorrenze (vedi
Tabella allegata B) non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti
di merito o da eventuali scatti di anzianità.
2.
Gli aumenti che non rientrano nelle ipotesi precedenti potranno essere
assorbiti, in tutto o in parte, solo se l'assorbimento sia stato
previsto da eventuali accordi sindacali, oppure siano stati
espressamente dichiarati assorbibili per iscritto all'anno della
corresponsione.
Art. 65.
1.
In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle
aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non
possono essere assorbiti.
2.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con
riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
3.
Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di
anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti
collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in
tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento
sia stata previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito
per iscritto all'atto della concessione.
4.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi
immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché,
nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi
a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque
interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo
di rinnovo del presente contratto.
Art. 66.
1.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di
lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione,
le misure dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti
gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto,
nonché tutte le ritenute effettuate.
2.
Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.
Art. 67.
1.
Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini
della liquidazione delle varie indennità previste dal presente
contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.