Titolo XXII
– MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
Art. 68.
1. In
coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno
corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità
della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.
2. Nel caso
di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestati nella farmacia.
3. Ai
lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere
effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali
maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio
prestato presso la farmacia.
4.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di
lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente
contratto.
5. Per i
periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 52 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di
lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota
corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di
cui all'articolo 59.
Art. 69.
1. Al
personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto
sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una
mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente
precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
2. I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della
quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato
servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio
o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti
la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi
per quanti sono i mesi di servizio prestato.
3. Nei
confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni
o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità
sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e
variabili della retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla
maturazione del diritto.
4. Non hanno
diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data
dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità
di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di
retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di
una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra
l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto
percepito.
5. Non sono
assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o
premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
6. Per
quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della
quattordicesima mensilità si fa riferimento alle analoghe norme del
presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
7. Nessun
obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo
comma del precedente art. 68.