Titolo XXIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 70.
1. Ciascuno
dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile
dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante
consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto
previsto dal successivo art. 72.
Art. 71.
1. Ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere
dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è
a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta
causa).
2. La
comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione
dei motivi.
Art. 72.
1. Ai sensi
della legge 11 maggio 1990, n. 108 il licenziamento non può effettuarsi
che per giusta causa (art. 71 del presente contratto con riferimento
all'articolo 2119 del codice civile e articolo 91 punto 5 del presente
contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per
tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al
regolare funzionamento di essa.
2. Il datore
di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore,
che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi
che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve,
nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
3. Il
licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al
precedente comma è inefficace.
4. Sono
esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori
in periodo di prova ed i lavoratori ultra sessantenni che siano in
possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per
la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto
legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54.
5. Ai sensi
delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso,
razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall'appartenenza al
sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo,
indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 73.
1. Il
licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del
medesimo presso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di
effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme
protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la
simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova
del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese
dal licenziamento.
Art. 74.
1. Ai sensi
dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si
presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato
alla lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno della richiesta
delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la
scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
2. Il datore
di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice
verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a
causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a),
b) e c) del terzo comma dello stesso art. 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività della farmacia, ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
3. Per
quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente
articolo, si rinvia al successivo art. 82.
Art. 75.
1. Ai sensi
del secondo comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato
preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo
di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ª
e 14ª mensilità.
Art. 76.
1. In caso
di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il
titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto
l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di
licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il
personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di
lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale
degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul
precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 77.
1. In caso
di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto, alla indennità
di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente
contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere
sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 78.
1. In caso
di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità
sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto
secondo le norme contenute nel codice civile.
Art. 79.
1.
I termini di preavviso sono i seguenti:
primo
livello super: 90 giorni di calendario
primo
livello: 90 giorni di calendario
secondo
livello: 60 giorni di calendario
terzo
e quarto livello: 45 giorni di calendario
quinto
e sesto livello: 15 giorni di calendario
e
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore
laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico
concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso
la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.
2. Analogo
trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico
concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per
l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate
e Ospedaliere.
3. Il
trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori
laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione
del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea
documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti
dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta
giorni.
Art. 80.
1. Durante
il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha
diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso
è considerato servizio a tutti gli effetti.
Art. 81.
1. In caso
di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il
trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di
licenziamento dal successivo articolo 85.
2. Le
dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con
lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti
dall'art. 79 del presente contratto.
3. Ove il
dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà
di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto del
periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel
precedente art. 79.
4. Su
richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al
preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove
invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 82.
1. In
conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel
periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni
di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno
dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro
un mese dall'Ufficio del Lavoro.
2. La
lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento
di fine rapporto previsto dall'art. 85 con esclusione dell'indennità
sostitutiva del preavviso.
3. Anche in
questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con
l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 79 e confermate, a
pena di nullità, dall'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.
Art. 83.
1. Per il
trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in
occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 54 del
presente contratto.
Art. 84.
1. La
malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in
servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del
periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e
sino alla guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del
compimento del predetto termine.
Art. 85.
1. In ogni
caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo
le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del
presente articolo.
2. Per i
periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di
fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della
retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le
limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.
3. Nei casi
previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per
dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a
15 giorni.
4. Sono
fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre
1978.
5. Ai sensi
e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 C.C., come modificato
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto,
le seguenti somme:
- i rimborsi
spese;
- le somme
concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni
straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi
per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i
corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore
laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno
permanente (tutte le notti);
- l'indennità
sostitutiva del preavviso;
- l'indennità
sostitutiva di ferie, di cui all'art. 32;
- le
indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,
INAIL) (terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n. 297: in caso di sospensione della prestazione di lavoro
nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché
in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro);
- le
prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del
lavoratore;
- gli
elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva
integrativa.
Chiarimento
a verbale
Il
trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei
lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a
titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori
aventi diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.
Art. 86.
1. Il
trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della
cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal
dipendente.
2.
In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non
imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con
decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.