Titolo
XXIV - NORME DISCIPLINARI
Art. 87.
1. Il
lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri
d'ufficio e quanto previsto dall'art. 2105 c.c., di usare modi cortesi
col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.
2. Il
lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i
materiali, di cooperare alla prosperità della farmacia.
Art. 88.
1. E'
vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e
trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e
con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro
e con permesso esplicito.
2. Il datore
di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre
l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
3. Il
lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del
datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con
altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al
giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 89.
1. Non sono
ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari
è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari all'importo
delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari
all'ammontare della trattenuta.
2. La
trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel
ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore potrà
raddoppiare l'importo della multa.
3.
Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per
iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso.
Art. 90.
1. E’
dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.
2. Il
personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dal titolare regolare il servizio interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente contratto e le leggi vigenti, e
rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
3. Tali
norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.
Art. 91.
1. Fermo
restando quanto previsto dal precedente art. 36 per le assenze
ingiustificate e dal precedente art. 89 per i ritardi, la inosservanza
dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che
saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle
mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo
inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo
inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in
misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4)
sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni
10;
5)
licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze
di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
2. Salvo
ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per
ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le
norme di cui all'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti
dall'art. 36 dal primo e secondo comma dell'art. 87 e dal terzo comma
dell'art. 89 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119
del codice civile.
3. Il
licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle
norme di legge che regolano il servizio farmaceutico.
Art. 92.
1. Ai sensi
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti
disciplinari di cui agli articoli 36, 89 e 91 non possono essere
adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
2. In ogni
caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di
cui al primo comma, n. 1) del precedente art. 91 non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che gli ha dato causa.
3. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le
disposizioni contenute negli articoli di cui al presente titolo XXIV e
nell'articolo 36 del presente contratto devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti.
Art. 93.
1. Ove il
dipendente, sia privato della libertà o sospeso dall'esercizio della
professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore
di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro
emolumento e, compenso fino al giudicato definitivo.
2. In caso
di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia
ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o
compenso.
3. Salva
l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il
datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio,
fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà
computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
4.
Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il
lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
5. In caso
di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia al
lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
6. Il
rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con
gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti
motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in
servizio.