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Titolo XXV - DIRITTI SINDACALI  

Art. 94.  

1. Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.  

Art. 95.  

1. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle farmacie che rientrano nel disposto di cui all'articolo precedente, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.  
2. Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.  
3. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale.  

Art. 96.  

1. In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.  
2. Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.  

Art. 97.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

Le parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le parti si incontreranno [entro il 30 settembre 1994] (le parole che precedono, racchiuse dentro, parentesi quadre, sono soppresse dal 1° aprile 1999) per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.  

Art. 98.  

1. Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.  
2. La elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o provinciale dei Titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni dalla avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.  
3. Il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta dell'Organizzazione sindacale cui appartiene, avrà diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all'anno.  
4. Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con tre giorni di anticipo salvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale termine.  
5. I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere licenziati durante il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica, limitatamente a quanto previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.  

Art. 99.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. In considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata da un ridotto numero di addetti per farmacia, le parti concordano di sostituire per la durata del presente contratto, le modalità di applicazione diretta delle norme contenute negli articoli 99 del CCNL 10 luglio 1990, 30 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e 97 e 98 del presente contratto, con l'istituto di ore di permessi sindacali retribuiti alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti, fissato per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:  
- 1999: L. 290.000.000;  
- 2000: L. 300.000.000;  
- 2001: L. 310.000.000.  

2. A tal fine le parti concordano che l'istituto del monte ore permessi sindacali retribuiti sia alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti fissato nella misura di L. 8.500 annue per dipendente, per gli anni 1999-2000-2001.  

3. Il valore convenzionale della retribuzione oraria di riferimento è fissato in L. 13.200 e il numero delle ore annue da fruire per le OO.SS. è stabilito in numero pari a 21.600 per ciascuno degli anni suddetti.  

4. Le parti convengono che, il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nell'arco di validità del presente contratto.  
5 In conseguenza di quanto sopra le parti concordano di sospendere, per la durata del presente contratto, l'applicazione del terzo comma dell'art. 98 del presente contratto.  
6. A parziale deroga del 1° e 2° comma dell'art. 98, e per la durata del presente contratto, le parti convengono di riconosce­re quali dirigenti sindacali che hanno diritto ad usufruire di per­messi sindacali retribuiti di cui al monte ore nazionale, quelli la cui designazione venga comunicata da parte della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nazionali all'Ente Bilaterale Nazio­nale e alla Federfarma a mezzo di lettera raccomandata.  
7. La Federfarma provvederà a comunicare la designazione al titolare di farmacia interessato.  

Art. 100.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. Il monte ore permessi potrà essere utilizzato dalle OO.SS., per ciascuno degli anni di cui all'art. 99 fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.  
2. Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche posizioni sull'istituto in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi dei parametri utilizzati.  
3. Le parti si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta utilizzazione dell'istituto si atterranno alla seguente regolamentazione:  
1. nelle farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un dirigente sindacale;  
2. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi) nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed all'Ente Bilaterale Nazionale;  
3. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui programmazione semestrale sarà preventivamente comunicata entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS. nazionali stipulanti all'Ente Bilaterale Nazionale ed alla Federfarma.  

4. L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al titolare di farmacia ed alla Federfarma da parte delle OO.SS. nazionali con un preavviso di 15 giorni.  

5. Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell'anno successivo e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2002.  
6. Le parti si incontreranno all'inizio del 3° anno di vigenza del contratto per verificare l'intesa di cui sopra, anche ai fini di una sua eventuale ultrattività] (intero comma soppresso dal 1° aprile 1999).  

Art. 101.  

1. Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.  
2. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.  
3. La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.  

 



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