Titolo
XXV - DIRITTI SINDACALI
Art. 94.
1. Per
quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie
con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 95.
1. I
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle
farmacie che rientrano nel disposto di cui all'articolo precedente,
hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.
2. Il
diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente
per ciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno
complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.
3. Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore
prima, tramite la rappresentanza sindacale.
Art. 96.
1. In
relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali
stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su
indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore
di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
2. Il
licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali
funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.
Art. 97.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
Le parti
concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello
regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle
OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le
parti si incontreranno [entro il 30 settembre 1994] (le parole
che precedono, racchiuse dentro, parentesi quadre, sono soppresse dal 1°
aprile 1999) per concordare le modalità di applicazione di quanto
sopra.
Art. 98.
1. Sono da
considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei
Consigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente
contratto.
2. La
elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per
iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o
provinciale dei Titolari di farmacia rispettivamente competente, entro
15 giorni dalla avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.
3. Il
dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e
su preventiva richiesta dell'Organizzazione sindacale cui appartiene,
avrà diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore
annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni
otto all'anno.
4. Di norma
i permessi di cui sopra vanno richiesti con tre giorni di anticipo salvo
casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale
termine.
5. I
lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o
provinciale non possono essere licenziati durante il periodo in cui
ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla
carica, limitatamente a quanto previsto dall'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 99.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1. In
considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata
da un ridotto numero di addetti per farmacia, le parti concordano di
sostituire per la durata del presente contratto, le modalità di
applicazione diretta delle norme contenute negli articoli 99 del CCNL 10
luglio 1990, 30 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e 97 e 98 del presente
contratto, con l'istituto di ore di permessi sindacali retribuiti
alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti,
fissato per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:
- 1999:
L. 290.000.000;
- 2000:
L. 300.000.000;
- 2001:
L. 310.000.000.
2. A tal
fine le parti concordano che l'istituto del monte ore permessi sindacali
retribuiti sia alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con
dipendenti fissato nella misura di L. 8.500 annue per dipendente, per
gli anni 1999-2000-2001.
3.
Il valore convenzionale della retribuzione oraria di riferimento è
fissato in L. 13.200 e il numero delle ore annue da fruire per le OO.SS.
è stabilito in numero pari a 21.600 per ciascuno degli anni suddetti.
4. Le parti
convengono che, il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato
nell'arco di validità del presente contratto.
5 In
conseguenza di quanto sopra le parti concordano di sospendere, per la
durata del presente contratto, l'applicazione del terzo comma dell'art.
98 del presente contratto.
6. A
parziale deroga del 1° e 2° comma dell'art. 98, e per la durata del
presente contratto, le parti convengono di riconoscere quali dirigenti
sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali
retribuiti di cui al monte ore nazionale, quelli la cui designazione
venga comunicata da parte della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL
e Uiltucs-UIL nazionali all'Ente Bilaterale Nazionale e alla
Federfarma a mezzo di lettera raccomandata.
7. La
Federfarma provvederà a comunicare la designazione al titolare di
farmacia interessato.
Art. 100.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1. Il monte
ore permessi potrà essere utilizzato dalle OO.SS., per ciascuno degli
anni di cui all'art. 99 fino ad esaurimento della disponibilità
finanziaria.
2. Il
suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato
ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche posizioni sull'istituto
in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi
dei parametri utilizzati.
3. Le parti
si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta
utilizzazione dell'istituto si atterranno alla seguente
regolamentazione:
1. nelle
farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un
dirigente sindacale;
2. il
dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale,
avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata
si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi)
nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite
dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a livello
nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto
riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al titolare di
farmacia ed all'Ente Bilaterale Nazionale;
3. il
dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale,
avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui programmazione
semestrale sarà preventivamente comunicata entro il 31 gennaio ed entro
il 30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS. nazionali stipulanti
all'Ente Bilaterale Nazionale ed alla Federfarma.
4.
L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al
titolare di farmacia ed alla Federfarma da parte delle OO.SS. nazionali
con un preavviso di 15 giorni.
5. Per
ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi
fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di
competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell'anno successivo e
comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2002.
6. Le
parti si incontreranno all'inizio del 3° anno di vigenza del contratto
per verificare l'intesa di cui sopra, anche ai fini di una sua eventuale
ultrattività] (intero comma soppresso dal 1° aprile 1999).
Art. 101.
1. Le
farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo
sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di
una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
2. La
lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo
da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà
versarlo.
3. La
farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo della trattenuta al
sindacato di spettanza.