Titolo
XXVI - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 102.
1. Le parti,
nel rispetto della piena autonomia gestionale dei Titolari di farmacia e
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una
delle parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni
sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue
prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di
razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria
nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo di farmacia
privata in Italia.
Art. 103.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1. L'Ente
Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio,
l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle
parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento
professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
2. A tal
fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
A. ricerca,
programmazione e progettazione di interventi per la migliore
qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel
quadro della politica sanitaria nazionale;
B. studio,
elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale
proposito i princìpi a cui le parti ritengono di attenersi,
nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i
seguenti:
B.1.
la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del
settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio
nazionale;
B.2.
le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono
riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri
di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore;
per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a
favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale
potrà richiedere il patrocinio della FOFI;
B.3.
l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle
Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica
realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento
professionale;
B.4.
le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno
di norma fuori dall'orario di lavoro;
B.5.
l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da
stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;
C. studio ed
elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
D. studio,
ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e
previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia. Le
parti, in base al progetto elaborato dall'ente, si incontreranno al fine
di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il
profilo economico e finanziario;
E. gestione
del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base
della specifica regolamentazione concordata fra le parti.
3. Per la
pratica realizzazione di quanto sopra, le parti concordano di fissare in
lire 7.000 annue a carico di ogni farmacia il contributo da destinare
all'Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 1999, 2000, 2001, stabilendo
un numero convenzionale di farmacie aderenti a Federfarma pari a 13.900
unità.
4. Il
residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nel corso di
vigenza del presente contratto.
CORSI DI
FORMAZIONE (disposizione in
vigore dal 1° aprile 1999)
Per
la frequenza ai corsi di formazione realizzati ai sensi del punto 6,
lettera a), secondo comma, dell'articolo 109, che si tengano durante
l'orario di lavoro, il lavoratore potrà fruire, per ogni anno solare,
di un numero massimo di 20 ore, di cui il 50% sarà a carico del
lavoratore con corrispondente riduzione dei permessi individuali
retribuiti di cui all'articolo 27, quarto comma e per il restante 50% a
carico del datore di lavoro mediante un corrispondente incremento dei
permessi individuali retribuiti di cui all'articolo 27, comma 4.
Per i corsi
di formazione al di fuori dell'orario di lavoro, l'Ente Bilaterale
Nazionale individuerà, di volta in volta e secondo le disponibilità
finanziarie, i possibili interventi, fermo restando che per tali corsi
nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Art. 104.
1. La
Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell'art. 90 del
CCNL 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-CGIL, la
Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, ha lo scopo di favorire le
relazioni sindacali tra le parti contraenti ed in particolare:
a) di
provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche ai
fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel CCNL ed allo
scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie; costituisce
quindi anche la sede per gli adempimenti di cui agli articoli 106 e 109
del presente contratto;
b) di
svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del CCNL ed
alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli sindacali.
2. La
Commissione è composta dai sei membri, dei quali tre designati dalla
Federfarma e tre designati dalla Filcams-CGIL, Fisascat-CISL
e Uiltucs-UIL.
3. In
funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica
Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti
del presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogni membro titolare.
4. La
Segreteria della Commissione e ha sede presso la Federfarma e provvede
a tutti gli adempimenti che le vengono assegnati da parte della
Commissione.
5. Per tutto
quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la
Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 105.
1. Per la
pratica attuazione di quanto esposto nell'articolo precedente e per
assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio
dei datori di lavoro e dei lavoratori, la Federfarma, la Filcams-CGIL,
la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, procederanno alla
riscossione di contributi di assistenza sindacale.
2. Sono
tenuti alla corresponsione di tali contributi sia i datori di lavoro che
i rispettivi dipendenti.
3. Per il
contributo dei dipendenti si procederà con delega diretta e con le
procedure previste dal regolamento di cui al comma successivo.
4. Le misure
contributive e le relative forme di esenzione formeranno oggetto di
appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti.
Art. 106.
1. La
Commissione Paritetica Nazionale è competente ad esaminare tutte le
controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o
di singole clausole contrattuali, comprese le controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed
alla legge 20 maggio 1970, n 300, non derivanti da provvedimento
disciplinare, e fatta eccezione per le controversie relative
all'applicazione delle sanzioni disciplinari e per i licenziamenti di
cui all'art. 72 del presente contratto.
2. Le
istanze dovranno essere presentate alla Commissione a mezzo raccomandata
RR dalle Associazioni stipulanti il presente contratto o dalle
Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Associazioni
nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o
dalle Associazioni provinciali e regionali dei Titolari di farmacia,
direttamente o per conto di un Titolare di farmacia aderente alla
Federfarma.
3. All'atto
della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte
interessata metterà alla Commissione tutti gli elementi utili all'esame
della controversia.
4. La data
della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 30 giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 30 comma e
l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 60 giorni successivi.
5. Nel caso
in cui il ricorso alla Commissione riguardi una controversia
individuale, o più controversie individuali relative allo stesso
argomento, la Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti
in controversia allo scopo di acquisire ogni informazione utile
all'esame della controversia stessa.
6. Le
deliberazioni della Commissione sono trasmesse in copia alle parti
interessate alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne
ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in
un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
411, 3° comma, e 412 c.p.c. e 2113, 4° comma c.c., come modificati
dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
7. In
pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale le
Organizzazioni sindacali e le parti interessate non potranno prendere
alcuna altra iniziativa sindacale o legale.