Titolo
XXVII - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 107.
1. La
contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla
contrattazione regionale di cui all'art. 109.
Art. 108.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una
delle parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacia private
aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei
lavoratori aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere
le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e
qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento
all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai
contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro
temporaneo e all'apprendistato.
2. Analogo
incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per
la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi
informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.
Art. 109.
(in
neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1. La
contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra
le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo
alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei
Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.
2. Alla
contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1°
ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la
trattazione degli aspetti organizzativi territoriali nelle seguenti
materie:
- turni e nastri orari;
- inventari annuali;
- mercato del lavoro;
-
servizio notturno e reperibilità;
- eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari
opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi
di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle
iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente
Bilaterale Nazionale, su proposta delle parti a livello regionale. (1);
- progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;
- applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a
integrazione di quanto previsto dal presente contratto collettivo;
b) la
determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità
etc.).
3. Nel
caso in cui l'incontro fra le parti a livello territoriale non dovesse
essere attivato e in caso di mancato accordo al termine della durata
massima della trattativa fissata in sei mesi, una delle parti
interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che
provvederà alle convocazioni relative.
Dichiarazione
a verbale
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente accordo, le Parti designeranno i propri rappresentanti in
seno alla Commissione paritetica nazionale.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di predisporre un
progetto di fattibilità per un fondo di previdenza complementare, da
realizzare tenendo conto anche delle modifiche legislative all'esame del
Parlamento per quanto riguarda l'ENPAP.
____________________
(1) Per i corsi di formazione
consultare le disposizioni in vigore dal 1° aprile 1999, poste in calce
all'articolo 103.