Titolo
XXVIII – DECORRENZA E DURATA
Art. 110.
(così
sostituito dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
1. Il
presente contratto collettivo entra in vigore il 1° aprile 1999 e scadrà,
per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2002, ferme restando
le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.
2. In
vista della scadenza, le OO.SS. presenteranno le richieste di rinnovo
entro il 31 ottobre 2001. Tali richieste, per come dichiarano le OO.SS.,
saranno formulate sulla base dell'andamento inflattivo registrato nel
1999, 2000 e 2001 nonché sulla base di previsione dell'andamento
inflattivo per gli anni 2002 e 2003.
3. Ove
non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della
scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica
e per quella normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di
anno in anno.