Titolo IV - PERIODO
DI PROVA
Art. 8.
1. Il periodo di prova ha la seguente durata:
Primo livello super: 90 gg. di calendario
Primo livello: 90 gg. di calendario
Secondo livello: 60 gg. di calendario
Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario.
2. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può
essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso
ma con la corresponsione delle indennità previste per la
risoluzione del rapporto di lavoro.
3. In caso di infortunio o di malattia il periodo di
prova si interrompe e può essere completato qualora il
lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
4. Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di
prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il
rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
5. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle
parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del
lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di
prova sarà computato nell'anzianità di servizio.