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Titolo IV - PERIODO DI PROVA

Art. 8.

1. Il periodo di prova ha la seguente durata: 
Primo livello super: 90 gg. di calendario 
Primo livello: 90 gg. di calendario 
Secondo livello: 60 gg. di calendario 
Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario 
Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario.
2. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
3. In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
4. Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
5. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.

 



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