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Titolo V - APPRENDISTATO

(Dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

"Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le parti assegnano all'ente bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze".

Art. 9.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
3. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di due anni.
4. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

Secondo livello

Durata 48 mesi

Terzo livello

Durata 36 mesi

Quarto livello

Durata 24 mesi


5. Per gli apprendisti prima della data di stipula del presente accordo, valgono le precedenti disposizioni in materia di durata (1).
6. L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore medie annue.
7. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo obbligo o attestato di qualifica professionale idonei, rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
8. L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere realizzato anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale nazionale.

__________________________
(1) Per gli apprendisti assunti fino al 31 marzo 1999 esplica efficacia la disposizione che segue: "L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel quarto livello e solo per i lavoratori in età compresa fra i 15 e i 18 anni e per un periodo massimo di 18 mesi

Art. 10.

1. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
3. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre farmacie sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.

Art. 11.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2. La retribuzione dell'apprendista è pari all'80% della retribuzione base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età. La retribuzione dell'apprendista viene così stabilita:
- per la prima metà del periodo di apprendistato 80% della retribuzione base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato 90% della retribuzione base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età.

3. Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione del lavoratore qualificato che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato e per la quale ha svolta l'apprendistato.

Art. 12. 
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)


1. Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui all'articolo 9.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all'Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 13.

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

 



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