Titolo V -
APPRENDISTATO
(Dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)
"Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina
legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto
un importante strumento per l'acquisizione delle
competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un
canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed
il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di
valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo
momenti di formazione teorica anche esterni al processo
produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre
congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione
dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le parti assegnano all'ente bilaterale
un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività
formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze".
Art. 9.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani
lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorre
un certo tirocinio.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato,
i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non
superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del
Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
3. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i
limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di
due anni.
4. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in
relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti
modalità:
Secondo
livello
|
Durata
48 mesi
|
Terzo
livello
|
Durata
36 mesi
|
Quarto
livello
|
Durata
24 mesi
|
5. Per gli apprendisti prima della data di stipula del
presente accordo, valgono le precedenti disposizioni in
materia di durata (1).
6. L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore
medie annue.
7. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio
post obbligo obbligo o attestato di qualifica
professionale idonei, rispetto all'attività da svolgere,
l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
8. L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere
realizzato anche nell'ambito delle iniziative promosse
dall'Ente bilaterale nazionale.
__________________________
(1) Per gli apprendisti assunti fino al 31 marzo 1999
esplica efficacia la disposizione che segue:
"L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche
e mansioni comprese nel quarto livello e solo per i
lavoratori in età compresa fra i 15 e i 18 anni e per un
periodo massimo di 18 mesi
Art. 10.
1. La durata massima del periodo di prova per gli
apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo,
durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il
rapporto senza preavviso ma con la corresponsione delle
indennità previste per la risoluzione del rapporto di
lavoro.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione
dell'apprendista diviene definitiva.
3. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre
farmacie sarà computato presso la nuova, ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente
contratto, purché non sia intercorsa, tra un periodo e
l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Art. 11.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di
apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto
dal presente contratto per i lavoratori della qualifica
per la quale egli compie il tirocinio.
2. La retribuzione dell'apprendista è pari all'80% della
retribuzione base nazionale conglobata del personale
qualificato di maggiore età. La retribuzione
dell'apprendista viene così stabilita:
- per la prima metà del periodo di apprendistato 80%
della retribuzione base nazionale conglobata del
personale qualificato di maggiore età;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato 90%
della retribuzione base nazionale conglobata del
personale qualificato di maggiore età.
3. Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la
stessa retribuzione del lavoratore qualificato che abbia
la stessa qualifica alla quale è stato assegnato e per
la quale ha svolta l'apprendistato.
Art. 12.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. Il rapporto di apprendistato si estingue con la
scadenza dei termini di cui all'articolo 9.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci
giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi
degli apprendisti ai quali è stata attribuita la
qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare
all'Ufficio di collocamento i nominativi degli
apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il
rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni
dalla cessazione stessa.
Art. 13.
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in
materia di apprendistato e di istruzione professionale,
le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.