Titolo VI - ORARIO
DI LAVORO
Art. 14.
1. La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore
settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo,
solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo
da godersi o nella settimana successiva o, comunque,
anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo
conto delle necessità organizzative e del servizio della
farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.
2. Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro potrà essere definita a livello regionale in
presenza di particolari regimi di orari di apertura e
chiusura delle farmacie nel territorio.
3. Al riguardo le parti si incontreranno a livello
regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 109, 2°
comma del presente CCNL, per definire la pratica
realizzazione di quanto sopra.
4. Per quanto non previsto dal presente CCNL le parti
fanno espresso riferimento al R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692
e relativo regolamento di applicazione.