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Titolo VII - LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 15.

1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha lo scopo di consentire la flessibilitā della forza lavoro in rapporto ai fluissi di attivitā nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno e di costituire una risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche giā occupati.

Art. 16.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene instaurato a mezzo di contratto di lavoro stipulato per iscritto, nel quale devono essere indicati:
1) il periodo di prova;
2) le mansioni del lavoratore;
3) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la relativa distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; 
4) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalitā all'entitā della prestazione lavorativa. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 17.

1. Il rapporto a tempo parziale č regolato dai seguenti principi:
a) volontarietā di entrambe le parti;
b) reversibilitā della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietā delle parti;
c) prioritā nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori giā in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilitā delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

Art. 18.

1. La prestazione individuale sarā fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, da 400 a 1.300 ore.

Art. 19.

1. In relazione al disposto dell'articolo 5, quarto comma, della legge 19 dicembre 1984 n. 863, č ammessa la prestazione di lavoro supplementare nei seguenti casi: 
a) in occasione dell'inventario;
b) in caso di malattia di durata non superiore a 20 giorni del farmacista titolare che abbia alle sue dipendenze quale unico collaboratore laureato un lavoratore con contratto a tempo parziale;
c) nei turni settimanali disposti dalle competenti autoritā, previo accordo dei dipendenti interessati;
d) nelle farmacie rurali che hanno diritto alla indennitā di residenza, oltre che nei casi di cui sopra, in occasione di specifiche e particolari esigenze organizzative, ma in questo ultimo caso entro il limite massimo di 48 ore annue.
2. Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 61 e con la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinate nella misura del 25% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 60.

Art. 20.

1. La disciplina legale e contrattuale ha organicamente disciplinato la materia e costituisce nel suo complesso condizioni di miglior favore rispetto a precedenti contratti integrativi provinciali.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento all'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Norma transitoria al CCNL 17 dicembre 1985

In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 22, primo comma, del presente contratto, vengono abolite le indennitā e le altre condizioni normative previste da contratti integrativi provinciali, mantenute in vigore dalla Dichiarazione Comune delle parti sul lavoro a tempo parziale che costituisce l'allegato 1 del CCNL del 21 ottobre 1982.
Le indennitā attualmente godute dai lavoratori a tempo parziale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto verranno mantenute a titolo di assegno ad personam; le eventuali maggiorazioni verranno trasformate in assegno ad personam in cifra fissa.
Le parti concordano che fino al 30 novembre 1988 tali assegni ad personam verranno mantenuti, per i lavoratori di cui al comma precedente, a titolo collettivo nell'ambito provinciale.

 



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