Titolo VII - LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Art. 15.
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di
lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello
stabilito dal presente contratto.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha lo scopo di
consentire la flessibilitā della forza lavoro in
rapporto ai fluissi di attivitā nell'ambito della
giornata, della settimana, del mese o dell'anno e di
costituire una risposta ad esigenze individuali dei
lavoratori, anche giā occupati.
Art. 16.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene
instaurato a mezzo di contratto di lavoro stipulato per
iscritto, nel quale devono essere indicati:
1) il periodo di prova;
2) le mansioni del lavoratore;
3) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la
relativa distribuzione dell'orario, con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
4) il trattamento economico e normativo secondo criteri
di proporzionalitā all'entitā della prestazione
lavorativa. Copia del contratto deve essere inviata entro
30 giorni al competente ispettorato provinciale del
lavoro.
Art. 17.
1. Il rapporto a tempo parziale č regolato dai seguenti
principi:
a) volontarietā di entrambe le parti;
b) reversibilitā della prestazione da tempo parziale a
tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando
sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere,
ferma restando la volontarietā delle parti;
c) prioritā nel passaggio da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa dei lavoratori giā in forza
rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse
mansioni;
d) applicabilitā delle norme del presente contratto in
quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
Art. 18.
1. La prestazione individuale sarā fissata tra datore di
lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale, da 12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
mensile, da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
annuale, da 400 a 1.300 ore.
Art. 19.
1. In relazione al disposto dell'articolo 5, quarto
comma, della legge 19 dicembre 1984 n. 863, č ammessa la
prestazione di lavoro supplementare nei seguenti
casi:
a) in occasione
dell'inventario;
b) in caso di malattia di durata non superiore a 20
giorni del farmacista titolare che abbia alle sue
dipendenze quale unico collaboratore laureato un
lavoratore con contratto a tempo parziale;
c) nei turni settimanali disposti dalle competenti
autoritā, previo accordo dei dipendenti interessati;
d) nelle farmacie rurali che hanno diritto alla
indennitā di residenza, oltre che nei casi di cui sopra,
in occasione di specifiche e particolari esigenze
organizzative, ma in questo ultimo caso entro il limite
massimo di 48 ore annue.
2. Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con
la quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 61 e con la maggiorazione forfettariamente e
convenzionalmente determinate nella misura del 25% da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione
di cui all'art. 60.
Art. 20.
1. La disciplina legale e contrattuale ha organicamente
disciplinato la materia e costituisce nel suo complesso
condizioni di miglior favore rispetto a precedenti
contratti integrativi provinciali.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa
espresso riferimento all'articolo 5 della legge 19
dicembre 1984, n. 863.
Norma transitoria al CCNL 17 dicembre 1985
In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 22, primo
comma, del presente contratto, vengono abolite le
indennitā e le altre condizioni normative previste da
contratti integrativi provinciali, mantenute in vigore
dalla Dichiarazione Comune delle parti sul lavoro a tempo
parziale che costituisce l'allegato 1 del CCNL del 21
ottobre 1982.
Le indennitā attualmente godute dai lavoratori a tempo
parziale in servizio alla data di stipulazione del
presente contratto verranno mantenute a titolo di assegno
ad personam; le eventuali maggiorazioni verranno
trasformate in assegno ad personam in cifra fissa.
Le parti concordano che fino al 30 novembre 1988 tali
assegni ad personam verranno mantenuti, per i lavoratori
di cui al comma precedente, a titolo collettivo
nell'ambito provinciale.