Titolo VII-bis -
CONTRATTO A TERMINE
(nuovo, senza numero di articolo: inserito dall'ipotesi
di accordo 23 marzo 1999 e qui
collocato in via provvisoria)
1. In applicazione dell'articolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro, č ammessa oltre che
nelle ipotesi giā previste per legge, anche nei seguenti
casi:
a) sostituzione di
lavoratore assente per ferie;
b) sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il
datore di lavoro una sospensione del rapporto di
lavoro;
c) sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto e per un ulteriore periodo di
giorni 15 di calendario anteriori e/o successivi al
periodo di assenza;
d) durata di apertura annuale di farmacia
succursale;
e) intensificazione dell'attivitā della farmacia, per il
periodo massimo di sei mesi, anche in modo frazionato per
ciascun anno;
f) temporanea assenza, per qualsiasi causa e motivo, di
addetti all'esercizio per l'intera durata
dell'assenza;
g) sostituzione del titolare nei casi e per la durata
previsti dalla legge.
2. La percentuale massima dei lavoratori, che possono
essere assunti con contratto a termine nelle ipotesi
sopra elencate, non potrā essere superiore al 15% medio
annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato.
3. Tuttavia ciascuna farmacia potrā assumere almeno due
lavoratori con contratto a tempo determinato per le
ipotesi sopra elencate.