Titolo VII-ter -
LAVORO TEMPORANEO
(nuovo, senza numero di articolo: inserito dall'ipotesi
di accordo 23 marzo 1999 e qui
collocato in via provvisoria)
1. Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono
essere stipulati, oltreché nei casi previsti dalla
legge, nelle stesse ipotesi e negli stessi limiti
quantitativi previsti per il contratto a tempo
determinato. Si specifica che tali limiti quantitativi
non sono cumulabili tra contratto a tempo determinato e
lavoro temporaneo.
2. Non possono essere stipulati contratti di fornitura di
lavoro temporaneo per mansioni appartenenti al V e VI
livello.