Titolo VIII - LAVORO
STRAORDINARIO
Art. 21.
1. Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono
essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato
dall'articolo 14 del presente contratto.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è
facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni
d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di
lavoro di cui all'articolo 14, tenuto anche conto del
servizio per turno.
3. Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi
dall'effettuare il lavoro straordinario.
4. In ogni caso il lavoro straordinario deve avere
carattere di eccezionalità.
5. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario
ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa le veci.
Art. 22.
1. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali
quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto
dall'articolo 14 del presente contratto, verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all'articolo 59 e con le seguenti
maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della
normale retribuzione di cui all'articolo 58:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40ª ora
settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei
giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo
articolo 27;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la
notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore
22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di
regolari turni di servizio.
2. Le norme di questo articolo non si applicano
all'Istituto del Servizio notturno se non espressamente
richiamate.
3. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo
non sono cumulabili tra loro.