Titolo IX - SERVIZIO
NOTTURNO
Art. 23.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato
servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura
serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia,
fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto
secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che
quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
2. Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente
articolo per il servizio notturno non sono considerate
facenti parte della retribuzione globale a nessun
effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e
del trattamento di fine rapporto.
3. Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di
cui all'art. 59 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente
durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota
oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 58
per le prime 8 ore di servizio.
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 59 maggiorata del 20% calcolato sulla quota
oraria della normale retribuzione di cui all'art. 58 per
le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo
notturno come sopra definito, con presenza del personale
in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola
chiamata:
- con la sola maggiorazione del 10% (elevata al 13% dal
1° aprile 1999) calcolata sulla quota oraria della
retribuzione normale di cui all'art. 58, per le prime
otto ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 59, maggiorata del 10% calcolato sulla quota
oraria della normale retribuzione di all'art. 58 per le
ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a
porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di
restare in farmacia nel periodo di chiusura per
rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona
a porte aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona
a porte/battenti chiusi.
4. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio
notturno con la domenica, restano invariate le
maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il
lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le
vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio
notturno con una delle festività infrasettimanali
previste dall'articolo 26, le ore di servizio notturno
effettuate durante le festività infrasettimanali
verranno compensate con la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all'art. 59 e con la
maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria
della normale retribuzione di cui all'articolo 58.
6. Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra
le diverse maggiorazioni.
Art. 24.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. In caso di servizio notturno con reperibilità fuori
farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale
servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle
ore di chiusura della farmacia, spetta per tale
reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della
retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per
ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa
Nazionale.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi
di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del
10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare
sulla quota oraria - così come previsto dal precedente
primo comma - viene elevata al 12% se il servizio
notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolta
nella giornata della domenica o in quella del riposo
settimanale.