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Titolo IX - SERVIZIO NOTTURNO

Art. 23.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
2. Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.
3. Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 59 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 58 per le prime 8 ore di servizio.
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59 maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 58 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
- con la sola maggiorazione del 10% (elevata al 13% dal 1° aprile 1999) calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 58, per le prime otto ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59, maggiorata del 10% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di all'art. 58 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
4. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali previste dall'articolo 26, le ore di servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 58.
6. Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.

Art. 24.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolta nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

 



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