Il contratto di leasing (o
leasing finanziario o locazione finanziaria)
E’ un contratto di finanziamento che consente, in
cambio del pagamento di un canone periodico:
|
di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio
della propria professione o attività imprenditoriale;
|
|
di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di riscatto
(di acquisto) del bene stesso per una cifra pattuita, inferiore al
valore di mercato del bene.
|
Nell’operazione sono coinvolti 3 soggetti:
|
l’utilizzatore: è colui che sceglie e utilizza il
bene - nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, un’arte, una
professione o un’attività istituzionale (di natura pubblica o non
profit) (*) - e può riscattarlo al termine del contratto;
|
|
il concedente: è la società di leasing che acquista
materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la
proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto;
|
|
il fornitore: è chi vende il bene, scelto dall’utilizzatore,
alla società leasing. |
Rispetto alle forme di finanziamento
"tradizionali" (es. mutuo bancario), il leasing:
|
presenta tempi di istruttoria
rapidi;
|
|
consente di finanziare il costo del bene per intero (IVA
compresa);
|
|
non intacca i ratios di bilancio dell’utilizzatore;
|
|
è un servizio estremamente flessibile che può essere
"tagliato" sulle diverse esigenze del cliente (molteplici
combinazioni sono possibili tra: durata del contratto, periodicità
ed importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di
servizi aggiuntivi sul bene, quali assistenza, assicurazione,
manutenzione ecc.). |
Il leasing presenta, rispetto
all’acquisto
diretto del bene, i seguenti vantaggi
fiscali:
| permette il frazionamento dell’IVA nei canoni
periodici;
|
|
può consentire un ammortamento accelerato rispetto alle tabelle
di ammortamento ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni
periodici nell’arco della durata del contratto. |
|
|