D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato I
REQUISITI ESSENZIALI
I. Requisiti Generali
1. I dispositivi devono
essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non
comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la
sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi
quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo
restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile,
tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
2. Le soluzioni adottate
dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi
devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto
dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto. Per la
scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i
seguenti principi, nell'ordine indicato: - eliminare o ridurre i rischi
nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella
progettazione e nella costruzione del dispositivo); - se del caso
adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che
non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi
difetto delle misure di protezione adottate.
3. I dispositivi devono
fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed essere
progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da poter espletare
una o più delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
quali specificate dal fabbricante.
4. Le caratteristiche e
le prestazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 non devono essere alterate in
modo tale da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti
ed eventualmente di terzi durante la durata di vita dei dispositivi
indicata dal fabbricante, allorché questi sono sottoposti alle
sollecitazioni che possono verificarsi in condizioni normali di
utilizzazione.
5. I dispositivi devono
essere progettati, fabbricati e imballati in modo tale che le loro
caratteristiche e le loro prestazioni, in considerazione
dell'utilizzazione prevista, non vengano alterate durante la
conservazione ed il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e
informazioni fornite dal fabbricante.
6. Qualsiasi
effetto collaterale o comunque negativo deve costituire un rischio
accettabile rispetto alle prestazioni previste.
II. Requisiti relativi
alla Progettazione e alla Costruzione
7. Caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche
7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da
garantire le caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I
"Requisiti generali". Si dovrà considerare con particolare
attenzione: - la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un
punto di vista della tossicità ed eventualmente dell'infiammabilità; -
la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule
biologiche e fluidi corporei tenendo conto della destinazione del
dispositivo.
7.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati
in modo tale da minimizzare i rischi che presentano i contaminanti e i
residui per il personale incaricato del trasporto, della conservazione e
della utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della
destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai
tessuti esposti e alla durata e alla frequenza dell'esposizione.
7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da
poter essere utilizzati con sicurezza con tutti i materiali, sostanze e
gas con i quali entrano in contatto, durante la normale utilizzazione o
durante la normale manutenzione, se i dispositivi sono destinati a
somministrare specialità medicinali, devono essere progettati e
fabbricati in modo tale da essere compatibili con le specialità
medicinali in questione, conformemente alle disposizioni e restrizioni
che disciplinano tali prodotti, e in modo che le loro prestazioni siano
mantenute in conformità all'uso a cui sono destinati.
7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante una sostanza la
quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata una
specialità medicinale, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
65/65/CEE, e può agire sul corpo umano in modo accessorio all'azione
del dispositivo, è necessario verificarne la sicurezza, la quantità e
l'utilità, tenendo conto della destinazione del dispositivo, in
analogia con i metodi opportuni previsti dalla direttiva 75/318/CEE.
7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da
ridurre al minimo i rischi derivanti dalle sostanze che possono sfuggire
dal dispositivo.
7.6. I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in modo tale
da ridurre, nella misura del possibile, i rischi derivanti
dall'involontaria penetrazione di sostanze nel dispositivo stesso,
tenendo conto di quest'ultimo e delle caratteristiche dell'ambiente in
cui se ne prevede l'utilizzazione.
8. Infezione e
contaminazione microbica
8.1. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere
progettati in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile i
rischi d'infezione per il paziente, per l'utilizzatore e per i terzi. La
progettazione deve consentire un'agevole manipolazione e, se necessario,
minimizzare i rischi di contaminazione del dispositivo da parte del
paziente o viceversa durante l'utilizzazione.
8.2. I tessuti di origine animale devono provenire da animali sottoposti
a controlli veterinari e a sorveglianza adeguati all'uso previsto per i
tessuti. Gli organismi notificati conservano le informazioni relative
all'origine geografica degli animali. La trasformazione, conservazione,
prova e manipolazione di tessuti, cellule e sostanze di origine animale
devono essere eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale. In
particolare si deve provvedere alla sicurezza per quanto riguarda virus
e altri agenti trasferibili mediante applicazione di metodi convalidati
di elimina- zione o inattivazione virale nel corso del processo di
fabbricazione.
8.3. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere progettati,
fabbricati e imballati in una confezione monouso e/o secondo procedure
appropriate in modo tale che essi siano sterili al momento
dell'immissione sul mercato e che mantengano tale qualità alle
condizioni previste di immagazzinamento e di trasporto fino a quando non
sia stato aperto o danneggiato l'involucro che ne garantisce la
sterilità.
8.4. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere fabbricati e
sterilizzati con un metodo convalidato e appropriato.
8.5. I dispostivi, destinati ad essere sterilizzati devono essere
fabbricati in condizioni (ad esempio ambientali) adeguatamente
controllate.
8.6. I sistemi d'imballaggio per dispositivi non sterili devono essere
tali da conservare il prodotto senza deteriorarne il livello di pulizia
previsto e, se sono destinati ad essere sterilizzati prima della
utilizzazione, da minimizzare i rischi di contaminazione microbica; il
sistema di imballaggio deve essere adeguato tenuto conto del metodo di
sterilizzazione indicato dal fabbricante.
8.7. L'imballaggio e/o l'etichettatura del dispositivo deve consentire
la differenziazione tra prodotti identici o simili venduti sia in forma
sterile che non sterile.
9. Caratteristiche
relative alla fabbricazione e all'ambiente
9.1. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato insieme ad
altri dispositivi o impianti, l'insieme risultante, compreso il sistema
di connessione deve essere sicuro e non deve nuocere alle prestazioni
previste per i singoli dispositivi. Ogni eventuale restrizione di
utilizzazione deve figurare sulla etichetta o nelle istruzioni per l'uso.
9.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da
eliminare o minimizzare nella misura del possibile: - i rischi di
lesioni causate dalle loro caratteristiche fisiche, compresi il rapporto
volume/pressione, dimensioni ed eventualmente le caratteristiche
ergonomiche; - i rischi connessi con condizioni ambientali
ragionevolmente prevedibili, in particolare i rischi connessi con i
campi magnetici e con le influenze elettriche esterne, con le scariche
elettrostatiche, con la pressione o la temperatura, o con le variazioni
di pressione e di accelerazione; - i rischi d'interferenza reciproca
connessi con la presenza simultanea di un altro dispositivo, se questo
è normalmente utilizzato in determinate indagini o trattamenti; - i
rischi che possono derivare, laddove la manutenzione o la taratura non
siano possibili (come nei dispositivi impiantabili), dall'invecchiamento
dei materiali utilizzati o dal deterioramento della precisione di un
determinato meccanismo di misura o di controllo.
9.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da
minimizzare, durante la normale utilizzazione prevista e in caso di
primo guasto, i rischi di incendio o di esplosione. Si considereranno
con particolare attenzione i dispositivi la cui destinazione comporta
l'esposizione a sostanze infiammabili o a sostanze che possono favorire
un processo di combustione.
10. Dispositivi con
funzione di misura
10.1. I dispositivi con funzione di misura devono essere progettati e
fabbricati in modo tale da fornire una costanza e precisione di misura
adeguate, entro appropriati limiti di precisione, tenuto conto della
destinazione del dispositivo. Detti limiti sono specificati dal
fabbricante.
10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione deve essere
progettata sulla base di principi ergonomici tenendo conto della
destinazione del dispositivo.
10.3. Le unità di misura dei dispositivi con funzione di misura devono
essere espresse in unità legali conformi alle disposizioni della
direttiva 80/181/CE
11. Protezione contro le
radiazioni
11.1. Aspetti generali
11.1.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al
minimo, compatibilmente con l'obiettivo perseguito, l'esposizione di
pazienti, utilizzatori e altre persone alle emissioni di radiazioni, pur
non limitando l'applicazione di adeguati livelli indicati a fini
terapeutici e diagnostici.
11.2. Radiazioni volute
11.2.1. Qualora i dispositivi siano progettati per emettere radiazioni a
livelli pericolosi a scopo sanitario specifico e qualora il relativo
beneficio possa essere considerato preponderante rispetto ai rischi
indotti dall'emissione, quest'ultima deve poter essere controllata
dall'utilizzatore. Siffatti dispositivi sono progettati e fabbricati al
fine di garantire riproducibilità e tolleranze dei parametri variabili
pertinenti.
11.2.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere radiazioni
potenzialmente pericolose, visibili e/o invisibili, essi devono essere
dotati, ove possibile, di segnalatori visivi e/o sonori dell'emissione
della radiazione.
11.3. Radiazioni fortuite
11.3.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al
minimo l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone
all'emissione di radiazioni fortuite, isolate o diffuse.
11.4. Istruzioni
11.4.1. Le istruzioni per l'utilizzazione dei dispositivi che emettono
radiazioni devono contenere precise informazioni per quanto concerne le
caratteristiche delle radiazioni emesse, i mezzi di protezione del
paziente e dell'utilizzatore e i modi per evitare le manipolazioni
scorrette ed eliminare i rischi connessi con l'installazione.
11.5. Radiazioni ionizzanti
11.5.1. I dispositivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti devono
essere progettati e fabbricati in modo tale che, ove possibile, la
quantità, la geometria e la qualità delle radiazioni possano essere
modificate e controllate tenendo conto dell'uso previsto.
11.5.2. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla
radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati in modo da pervenire ad
una qualità del- l'immagine e/o dei risultati adeguata agli scopi
clinici perseguiti, riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni
del paziente e dell'utilizzatore.
11.5.3. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla
radioterapia, devono essere progettati e fabbricati in modo tale da
consentire una sorveglianza e un controllo affidabile della dose
somministrata, del tipo di fascio e dell'energia e, ove opportuno, della
qualità della radiazione.
12. Requisiti per i
dispositivi medici collegati o dotati di una fonte di energia
12.1. I dispositivi che contengono sistemi elettronici pro- grammabili
devono essere progettati in modo tale da garantire la riproducibilità,
l'affidabilità e le pre- stazioni di questi sistemi conformemente
all'uso cui sono destinati. In caso di condizione di primo guasto (del
sistema) dovranno essere previsti mezzi adeguati per eliminare o ridurre
il più possibile i rischi che ne derivano.
12.2. I dispositivi nei quali è incorporata una fonte di energia
interna da cui dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati
di mezzi che consentano di determinare lo stato di tale fonte.
12.3. I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna da cui
dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati di un sistema di
allarme che segnali ogni eventuale guasto di tale fonte.
12.4. I dispositivi che devono sorvegliare uno o più parametri clinici
di un paziente devono essere dotati di opportuni sistemi di allarme che
segnalino all'utilizzatore eventuali situazioni che possono comportare
la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente.
12.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
da minimizzare i rischi dovuti alla creazione di campi elettromagnetici
che potrebbero incidere sul funzionamento di altri dispositivi o di
impianti ubicati nelle consuete zone circostanti.
12.6. Protezione contro i rischi elettrici I dispositivi devono essere
progettati e fabbricati in modo tale che i rischi di scariche elettriche
accidentali in condizioni normali di uso e in condizioni di primo guasto
siano evitati nella misura del possi- bile, se i dispositivi sono stati
installati corretta- mente.
12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici
12.7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
da proteggere il paziente e l'utilizzatore contro rischi meccanici
causati per esempio dalla resistenza, dalla stabilità e dai pezzi
mobili.
12.7.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che i rischi risultanti dalle vibrazioni provocate dai dispositivi
stessi siano ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di sistemi di riduzione delle vibrazioni,
soprattutto alla fonte, a meno che dette vibrazioni non facciano parte
delle prestazioni previste.
12.7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che i rischi risultanti dalla loro emissione di rumore siano ridotti al
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di
mezzi di riduzione delle emissioni sonore, in particolare alla fonte, a
meno che le emissioni sonore non facciano parte delle prestazioni
previste.
12.7.4. I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di energia
elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa che devono essere maneggiati
dall'utilizzatore devono essere progettati e costruiti in modo tale da
minimizzare ogni rischio possibile.
12.7.5. Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate le parti o le
zone destinate a produrre calore o a raggiungere determinate
temperature) e l'ambiente circo- stante non devono raggiungere
temperature che possono costituire un pericolo in condizioni normali di
utilizzazione.
12.8. Protezione contro i rischi che possono presentare la
somministrazione di energia o di sostanze al paziente 12.8.1. I
dispositivi destinati a somministrare al paziente energia o sostanze
devono essere progettati e costruiti in modo tale che l'erogazione
dell'energia o delle sostanze possa essere fissata e mantenuta con una
precisione sufficiente per garantire la sicurezza del paziente e
dell'utilizzatore.
12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consenta- no di
impedire e/o segnalare ogni eventuale emissione inadeguata del
dispositivo, qualora questa possa compor- tare un pericolo. I
dispositivi devono contenere mezzi adeguati per impedire per quanto
possibile l'emissione accidentale, a livelli pericolosi, di energia da
una fonte di energia e/o di sostanza.
12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente indicata la funzione dei
comandi e degli indicatori luminosi. Qualora le istruzioni necessarie
per il funzionamento di un dispositivo o i relativi parametri operativi
o di regolazione vengano forniti mediante un sistema visivo, le
informazioni in questione devono essere comprensibili per l'utilizzatore
e, se del caso, per il paziente.
13. Informazioni fornite
dal fabbricante
13.1. Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie
informazioni per garantirne un'utilizzazione sicura e per consentire di
identificare il fabbricante, tenendo conto della formazione e delle
conoscenze degli utiliz- zatori potenziali. Le informazioni sono
costituite dalle indicazioni ripor- tate sull'etichetta e dalle
indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. Le informazioni
necessarie per garantire un'utilizzazio- ne sicura del dispositivo
devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o
sull'imballaggio unitario o, eventualmente, sull'imballaggio
commerciale. Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni
devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più
dispositivi. Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le
istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono
necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, qualora
sia possibile garantire una un'utilizzazione sicura senza dette
istruzioni.
13.2. Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli.
I simboli e i colori di identificazione utilizzati devono essere
conformi alle norme armonizza- te. Se in questo settore non esistono
norme, i simboli e i colori sono descritti nella documentazione che
accompagna il dispositivo.
13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: a) nome o
ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati
nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o
l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il
nome e l'indirizzo della persona responsabile di cui all'articolo 13,
comma 2 o del mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità
oppure, se del caso, dell'importazione stabilito nella Comunità (11);
b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire
all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della
confezione; c) se del caso, la parola "STERILE"; d) se del
caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola
"LOTTO" o il numero di serie; e) se del caso, l'indicazione
della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in
condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese; f) se del caso,
l'indicazione che il dispositivo è monouso; g) per i dispositivi su
misura, l'indicazione "dispositivo su misura"; h) per i
dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione
"destinato esclusivamente ad indagini cliniche"; i) le
condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; j)
eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; k) avvertenze e/o
precauzioni da prendere; l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi
attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può
essere inserita nel numero di lotto o di serie; m) il metodo di
sterilizzazione, se del caso.
13.4. Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è
immediatamente chiara per l'utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo
chiaramente sull'etichetta e nelle istruzioni per l'uso.
13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati,
eventualmente a livello di lotto, e qualora ciò sia ragionevolmente
possibile, in modo da permettere di intraprendere eventuali azioni che
si rendessero necessarie per identificare rischi potenziali causati dai
dispositivi e dalle parti staccabili.
13.6. Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le
informazioni seguenti: a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne
quelle indicate alle lettere d) ed e); b) le prestazioni previste al
punto 3 e gli eventuali effetti collaterali non desiderati; c) se un
dispositivo deve essere installato o connesso ad altri dispositivi o
impianti per funzionare secondo la destinazione prevista, le
caratteristiche necessarie e sufficienti per identificare i dispositivi
o gli impianti che devono essere utilizzati per ottenere una
combinazione sicura; d) tutte le informazioni che consentono di
verificare se un dispositivo è installato correttamente e può
funzionare in maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni
riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e
di taratura necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento
e la sicurezza del dispositivo; e) se del caso, le informazioni alle
quali attenersi per evitare i rischi connessi con l'impianto del
dispositivo; f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze
reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante le indagini o
trattamenti specifici; g) le istruzioni necessarie in caso di
danneggiamento dell'involucro che garantisce la sterilità del
dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da seguire per
sterilizzare nuovamente il dispositivo; h) se un dispositivo è
destinato ad essere riutilizzato, le informazioni relative ai
procedimenti appropriati ai fini della riutilizzazione, compresa la
pulizia, la disinfezione, l'imballaggio e, ove necessario, il metodo di
sterilizzazione se il dispositivo dev'essere risterilizzato, nonché
eventuali restrizioni sul numero delle riutilizzazioni possibili.
Qualora vengano forniti dispositivi che devono essere sterilizzati prima
dell'uso, le istruzioni relative alla pulizia e alla sterilizzazione
devono essere tali, se seguite correttamente, da permettere al
dispositivo di essere sempre conforme ai requisiti di cui alla parte I;
i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere utilizzato, un
dispositivo debba essere soggetto ad un trattamento o ad una
manipolazione specifica (per esempio sterilizzazione, assemblaggio
finale, ecc.); j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le
informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, l'intensità e
la distribuzione delle radia- zioni. Le istruzioni per l'uso devono
inoltre contenere le eventuali informazioni che possono consentire al
personale sanitario di informare il paziente sulle controindicazioni e
sulle precauzioni da prendere. Tali informazioni conterranno in
particolare gli elementi seguenti: k) le precauzioni da prendere in caso
di cambiamento delle prestazioni del dispositivo; l) le precauzioni da
prendere durante l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolmente
prevedibili, a campi magnetici, ad influenze elettriche esterne, a
scariche elettrostatiche, alla pressione o alle variazioni della
pressione atmosferica, all'accelera- zione, a fonti termiche di
combustione, ecc.; m) le necessarie informazioni riguardanti la
specialità o le specialità medicinali che il dispositivo in questione
deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla scelta delle
sostanze da sommini- strare; n) le precauzioni da prendere qualora un
dispositivo presenti un rischio imprevisto specifico connesso con
l'eliminazione del dispositivo stesso; o) le sostanze medicinali
costituenti parte integrante del dispositivo e in esso contenute
conformemente al punto 7.4; p) il grado di precisione indicato per i
dispositivi di misura.
14. Qualora la
conformità con i requisiti essenziali debba essere basata su dati
clinici, come nella fattispecie di cui al punto 6 della parte I, i
relativi dati devono essere determinati in conformità dell'allegato X.
(11) Lettera così modificata dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n.
95 (Gazzetta Uff. 14 aprile 1998, n. 86).