D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, ed in
particolare gli articoli 1 e 30 che conferiscono la delega al Governo per
l'attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993, concernente i dispositivi medici;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della
direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla
compatibilità elettromagnetica e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed ai relativi
accessori. Ai fini del presente decreto gli accessori sono considerati
dispositivi medici a pieno titolo. Nel presente decreto e nei suoi
allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con
termine "dispositivi".
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o
altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software
informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante
ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo,
terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,
attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,
sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o
immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere
coadiuvata da tali mezzi;
b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in
modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per
consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;
c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un
reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un
apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal
fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal
corpo umano al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli
stati sanitari o di malattia o anomalia congenita;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente,
sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e
indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche
di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un
determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra
persona la quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione
professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua od
in serie, che devono essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza
specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono
considerati dispositivi su misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad essere
messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di
indagini di cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano
adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al medico debitamente
qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in base alla propria
qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un
dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome,
indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa
stessa persona o da
un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono al
fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone,
provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti
prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista
dell'immissione in commercio a proprio nome. I predetti obblighi non si
applicano alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta
dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un
singolo paziente;
g) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo
secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio
illustrativo o nel materiale pubblicitario;
h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o
gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in
vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario,
indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a
nuovo;
i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è pronto per la prima
utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione (2).
(2) Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
2. Campo di applicazione.
1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza considerata
un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modificazioni, è soggetto al presente decreto, fatte salve
le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive
modificazioni relativamente al medicinale. Se tuttavia un dispositivo di questo
tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale
siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere utilizzato
esclusivamente in tale associazione e non può essere altrimenti utilizzato,
tale prodotto è disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni. I requisiti essenziali di cui all'allegato I del
presente decreto si applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia
del dispositivo (3).
2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale,
qualora utilizzata
separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e possa avere un
effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo devono
essere valutati ed autorizzati in conformità del presente decreto.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni;
d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni;
e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano,
alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi che, al momento
dell'immissione in commercio contengono tali prodotti derivati dal sangue,
plasma o cellule;
f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a prodotti comprendenti o
derivati da tessuti o cellule di origine umana;
g) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo
non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non
vitali derivati da tessuto animale.
4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi di protezione
individuale disciplinati dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, avuto
riguardo alla destinazione d'uso principale del dispositivo.
5. Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dei relativi decreti attuativi.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dispositivi
disciplinati dal presente decreto (4).
(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
(4) Disposizione introdotta dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
3. Immissione in commercio e messa in servizio.
1. I dispositivi possono essere immessi in commercio e messi in servizio se,
correttamente installati e adeguatamente mantenuti nonché utilizzati secondo la
loro destinazione, non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti,
degli utilizzatori ed eventualmente di terzi.
4. Requisiti essenziali.
1. I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali
prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione (5).
(5) Disposizione modificata dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
5. Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare.
1. È consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel
territorio italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di cui all'articolo
16 e valutati in base all'articolo 11.
2. È altresì consentito che, senza recare la marcatura CE:
a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere messi a
disposizione dei medici o delle persone debitamente autorizzate, quando
rispondono alle condizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato VIII;
b) i dispositivi su misura possono essere immessi in commercio e messi in
servizio quando rispondono alle condizioni prescritte dall'articolo 11 e
dall'allegato VIII; i dispositivi delle classi IIa, IIb e III devono essere
muniti della dichiarazione di cui all'allegato VIII.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, è consentita la
presentazione di dispositivi non conformi al presente decreto a condizione che
sia apposta un'indicazione chiaramente visibile che indichi che gli stessi non
possono essere immessi in commercio né messi in servizio prima che il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea li abbia
resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.
4. Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore e al paziente
conformemente all'allegato I, punto 13, sono espresse in lingua italiana al
momento della consegna all'utilizzatore finale, per uso professionale o per
qualsiasi altra utilizzazione.
5. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione presso la propria
sede ai fini del controllo e della vigilanza previsti nel presente decreto,
copia delle istruzioni e delle etichette in italiano fornite con il dispositivo.
6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti diversi da quelli
del presente decreto, da altre direttive che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, la medesima fa presumere che i dispositivi soddisfano anche le
prescrizioni di queste altre direttive. Nel caso in cui una o più delle
suddette
direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di conformità indica
che i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate
dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle suddette
direttive e che accompagnano tali dispositivi; tali documenti, avvertenze o
fogli di istruzione devono essere accessibili senza che si debba distruggere
l'imballaggio che assicura la sterilità del dispositivo (6).
(6) Disposizione modificata dall'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
6. Rinvio alle norme.
1. Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 il
dispositivo fabbricato in conformità delle norme armonizzate comunitarie e
delle norme nazionali che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme armonizzate comprende
anche le monografie della Farmacopea europea relative in particolare alle suture
chirurgiche e agli aspetti di interazione tra medicinali e materiali per
dispositivi da usarsi come recipienti, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7. Clausola di salvaguardia.
1. Il Ministero della sanità quando accerta che un dispositivo di cui
all'articolo 5, comma 1 e 2, lettera b), ancorché installato ed utilizzato
correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare,
può compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o
eventualmente di terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese del
fabbricante o del suo mandatario, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera c),
ne vieta o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone
il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. Il Ministero
della sanità comunica, immediatamente i provvedimenti adottati dalla
Commissione delle Comunità europee, indicando in particolare se la non
conformità del dispositivo al presente decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
b) da una non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 6;
c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto (5/e).
2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica che i provvedimenti
di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della sanità può revocarli
salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli organi di consultazione
tecnica, che la revoca possa determinare grave rischio per la salute o la
sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi.
3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene ritirato dal
commercio a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario e ne viene
informata la Commissione e gli altri Stati membri (7).
(7) Disposizione modificata dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n.
86).
8. Classificazione.
1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I, IIa, IIb e
III. La classificazione segue le regole di classificazione di cui all'allegato
IX.
2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo designato,
sulla applicazione delle regole di classificazione, può essere risolto mediante
ricorso al Ministero della sanità che decide d'intesa con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Informazioni riguardanti incidenti verificatisi dopo l'immissione in
commercio.
1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono comunicare i dati
relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad una
delle classi I, IIa, IIb o III, al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati riguardanti gli
incidenti di seguito elencati:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle
prestazioni, nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per
l'uso di un dispositivo che possono causare o hanno causato la morte o un grave
peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa alle
caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che ha determinato le
conseguenze di cui alla lettera a) e che ha prodotto il ritiro sistematico dal
mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo
(8).
3. Il Ministero della sanità comunica al fabbricante oppure al suo
mandatario stabilito nella Comunità i dati valutati ai sensi del comma 2 (8).
(8) Disposizione modificata dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
10. Monitoraggio.
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e
gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di quanto rilevato
nell'esercizio delle proprie attività, sono tenuti a comunicare immediatamente
al Ministero della sanità, direttamente o tramite la struttura sanitaria di
appartenenza, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di
un dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso da cui potrebbe
derivare il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un
paziente o di un operatore. Il Ministero della sanità ne informa il fabbricante
(9).
2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di qualsiasi
alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo immesso
in commercio nel territorio italiano e dal cui uso potrebbe derivare il decesso
o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o
di un operatore, ovvero viene a conoscenza di qualsiasi inadeguatezza nelle
istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un non corretto impiego del
dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero della
sanità (9).
3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero della
sanità, il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo a causa di
inconvenienti di ordine tecnico o medico.
4. Il Ministero della sanità dopo aver valutato, se possibile in
contraddittorio con il fabbricante o con il suo mandatario, i dati acquisiti in
base al presente articolo, informa la Commissione delle Comunità europee e gli
altri Stati membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati (9).
(9) Disposizione modificata dall'art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
11. Valutazione della conformità.
1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei
dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema
completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure
b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del
tipo di cui all'allegato III,
unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di
qualità della produzione)
di cui all'allegato V.
2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione dei
dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la
procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato VII
unitamente:
a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di
qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure
c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di
qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
3. In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il fabbricante può
seguire la procedura prevista al comma 4, lettera a).
4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su
misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve
seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema
completo di garanzia di qualità)
di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato
II, oppure
b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III
unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di
qualità della produzione)
di cui all'allegato V, oppure
3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di
qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei
dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il fabbricante
ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla procedura prevista
all'allegato VII e redige, prima dell'immissione in commercio, la dichiarazione
di conformità CE (10).
6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi "su
misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al
Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a
partire dalla data di prima notifica.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi alla procedura
prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in commercio di
ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista in tale allegato.
7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato
deve essere iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre
all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al
fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori
legittimamente
operanti in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri
a carico del bilancio dello Stato.
8. Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo, il
fabbricante e l'organismo designato tengono conto di tutti i risultati
disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica eventualmente svolte,
secondo il presente decreto anche in una fase intermedia della fabbricazione.
9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito nella Comunità di
avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.
10. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone
l'intervento di un organismo designato, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità può rivolgersi ad un organismo di sua scelta
nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato designato.
11. L'organismo designato può esigere, giustificando debitamente la
richiesta, le informazioni o i dati necessari a mantenere il certificato di
conformità ai fini della procedura scelta. Copia dei certificati CE di
conformità emessi dagli organismi designati, deve essere inviata ai Ministeri
della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.
11-bis. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi designati
italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai
certificati rilasciati o rifiutati.
12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e
III ha validità massima di cinque anni e può essere prorogata per periodi
successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto
nel contratto firmato fra le due parti.
13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti previsti
dai commi da 1 a 6 è redatta in lingua italiana o in un'altra lingua
comunitaria accettata dall'organismo designato.
14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta motivata,
l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio nazionale, di
singoli dispositivi per i quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono
state espletate o completate, il cui impiego è nell'interesse della protezione
della salute. La domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione del
dispositivo, dell'azione principale cui è destinato e dei motivi per i quali la
domanda è stata presentata. Il Ministero della sanità comunica, entro trenta
giorni, il provvedimento in merito ll'autorizzazione (10).
(10) Articolo modificato dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
12. Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo operatorio.
1. In deroga all'articolo 11, il presente articolo si applica ai sistemi e
kit completi per campo operatorio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla dispositivi recanti la
marcatura CE, secondo la loro destinazione ed entro i limiti di utilizzazione
previsti dal fabbricante per immetterli in commercio come sistema o kit completo
per campo operatorio, deve inviare al Ministero della sanità una dichiarazione
con la quale attesta che:
a) ha verificato la compatibilità reciproca dei dispositivi secondo le
istruzioni dei fabbricanti e ha realizzato l'operazione secondo le loro
istruzioni;
b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo operatorio ed ha
fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le istruzioni dei
fabbricanti;
c) l'intera attività è soggetta a metodi adeguati di verifica e di
controllo interni.
3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte, come nei casi in
cui il sistema o il kit completo per campo operatorio contenga dispositivi che
non recano la marcatura CE o in cui la combinazione di dispositivi scelta non
sia compatibile in relazione all'uso cui erano originariamente destinati, il
sistema o il kit completo per campo operatorio è considerato un dispositivo a
sé stante e in quanto tale è soggetto alla specifica procedura di cui
all'articolo 11.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini dell'immissione in
commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per campo operatorio di cui al
comma 2 o altri dispositivi medici recanti la marcatura CE per i quali i
fabbricanti prevedono la sterilizzazione prima dell'uso, segue, a sua scelta,
una delle procedure di cui agli allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali
allegati, e l'intervento dell'organismo designato si limitano agli aspetti che
riguardano il procedimento di sterilizzazione. La persona dichiara che la
sterilizzazione è stata eseguita sulla base delle indicazioni del
fabbricante.
5. I prodotti di cui ai commi 2 e 4 non devono recare una nuova marcatura CE.
Devono essere corredati di tutte le informazioni di cui all'allegato I, punto
13, comprendenti le indicazioni fornite dai fabbricanti dei dispositivi
composti. La dichiarazione prevista nel comma 4 è tenuta a disposizione per
cinque anni del Ministero della sanità.
13. Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio.
1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo
le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona
fisica o giuridica che esercita le attività di cui all'articolo 12, comunica al
Ministero della sanità il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in
questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in
commercio a nome proprio dispositivi di cui al comma 1 deve designare una o più
persone responsabili dell'immissione in commercio stabilite nella comunità.
Tali persone devono comunicare al Ministero della sanità il proprio indirizzo e
la categoria alla quale appartengono i dispositivi in questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanità informa gli Stati membri e la
Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.
14. Indagini cliniche.
1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante o il
mandatario stabilito nella Comunità segue la procedura prevista all'allegato
VIII e informa preventivamente il Ministero della sanità prima dell'inizio
delle indagini per le quali il dispositivo è progettato.
2. La notifica al Ministero della sanità degli elementi di valutazione di
cui all'allegato VIII deve essere inviata per raccomandata e redatta in lingua
italiana. Per i dispositivi appartenenti alla classe III per i
dispositivi impiantabili e per quelli invasivi di lunga durata appartenenti
alle classi IIa e IIb il fabbricante può iniziare le indagini cliniche al
termine di sessanta giorni dalla data della notifica a meno che il Ministero
della sanità non gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione in
senso
contrario, motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico.
3. Le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei sessanta
giorni, se il comitato etico interpellato ha espresso un parere favorevole sul
programma di tali indagini.
4. Le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle Unità
Sanitarie Locali e nelle aziende e presìdi ospedalieri di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Lo
svolgimento di indagini cliniche in altri istituti pubblici ed in istituzioni
sanitarie private deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della
sanità. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico
del fabbricante.
5. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni
dell'allegato X.
6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve tenere a
disposizione del Ministero della sanità la relazione prevista all'allegato X,
punto 2.3.7.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di indagini
cliniche svolte con dispositivi recanti, ai sensi dell'articolo 11, la marcatura
CE, a meno che dette indagini riguardino una destinazione dei dispositivi
diversa rispetto a quella prevista dal procedimento di valutazione della
conformità. Rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato X.
15. Organismi designati ad attestare la conformità.
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di
conformità di cui all'articolo 11, nonché i compiti specifici per i quali sono
stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è disciplinato il
procedimento di autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i requisiti e
le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati XI
e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della sanità che
provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta
giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere
rinnovata. L'autorizzazione è revocata quando i requisiti di cui al comma 1
vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate
irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei
requisiti in attuazione di norme comunitarie, si provvede con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato.
5. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato vigilano sull'attività degli organismi designati. Il Ministero
della sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati
ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione (11).
(11) Articolo modificato dall'art. 9, D. LGS. 25 febbraio 1998, n. 95
(Gazzetta Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
16. Marcatura CE.
1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad
indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3
devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di
conformità CE.
2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al simbolo riprodotto
all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed
indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro sterile
o sulla confezione commerciale, sempre che ciò sia possibile ed opportuno, e
sulle istruzioni per l'uso.
La marcatura CE deve essere corredata del numero di codice dell'organismo
designato responsabile dell'adozione delle procedure previste agli allegati II,
IV, V e VI (12).
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore
riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità CE. Sul
dispositivo, sul confezionament o sul foglio illustrativo che accompagna il
dispositivo può essere apposto qualsiasi marchio, purché la visibilità e la
leggibilità della marcatura di conformità CE non siano in tal modo ridotte.
(12) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95
(Gazzetta Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
17. Vigilanza e verifica della conformità.
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al
Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze direttamente o per il
tramite di organismi autorizzati nelle fasi di commercializzazione e di impiego.
2. Al fine di verificare la conformità dei dispositivi medici alle
prescrizioni del presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di cui al comma
1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici
centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione,
presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli
importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori.A tal fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le Amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di
laboratori conformi alle norme della serie EN 45.000 autorizzati con decreto del
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone
e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per cinque anni, la
documentazione prevista per la valutazione della conformità.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 il
Ministero della sanità quando accerta la non conformità dei dispositivi medici
alle disposizioni dell'articolo 16 ordina al fabbricante o al suo mandatario
stabilito nella Comunità o al responsabile dell'immissione in commercio di
adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di infrazione
fissando un termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Ministero della
sanità ordina l'immediato ritiro dal commercio dei dispositivi medici, a cura e
spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della sanità adotta le
misure atte a garantire il ritiro
dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità o del
responsabile dell'immissione in commercio.
18. Provvedimenti di diniego o di restrizione.
1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione in
commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello svolgimento di
indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi dal mercato deve essere
motivato. Il provvedimento è notificato all'interessato con la indicazione del
termine entro il quale può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro della
sanità o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale (13).
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità deve essere invitato a presentare le
proprie controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia resa impossibile
dall'urgenza del provvedimento.
(13) Comma modificato dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
19. Riservatezza.
1. Chiunque svolge attività connesse all'applicazione del presente decreto
è obbligato a mantenere riservate le informazioni acquisite, fatti salvi, per
le autorità e gli organismi designati, gli obblighi di informazione previsti
dal presente decreto.
20. Commercio dei dispositivi.
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per
singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla
vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per
assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano
conformi agli interessi sanitari.
21. Pubblicità.
1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo
disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere
venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con
l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui
al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle
domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è
integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanità
competente
in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
22. Apparecchi elettrici usati in medicina.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28
novembre 1987, n. 597), del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli
apparecchi elettrici usati in medicina umana e veterinaria, si applica
limitatamente agli
apparecchi destinati esclusivamente dall'uso in medicina veterinaria.
2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria costituisca
anche un dispositivo medico e soddisfi i requisiti essenziali previsti dal
presente decreto, l'apparecchio stesso è considerato conforme ai requisiti del
decreto ministeriale richiamato al comma 1.
23. Sanzioni.
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli
operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari che
omettono di comunicare le informazioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 sono
puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci
milioni.
2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione
del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 21, comma 2, ovvero in difformità della stessa, è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un
milione.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici privi
della marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
La stessa pena si applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in
maniera tale da violare il divieto di cui all'articolo 16, comma 3.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10, comma
3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e
11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 è punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (14).
(14) Disposizione modificata dall'art. 13, D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95
(Gazzetta Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
24. Disposizioni transitorie e finali.
1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7,
9, 10, 13, 17, 19 e 20, fino al 14 giugno 1998 possono essere immessi in
commercio e messi in servizio i dispositivi conformi alla normativa vigente in
Italia alla data del 31 dicembre 1994 (8/d).
2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio e la
messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima
che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
un'approvazione CE di modello secondo quanto previsto dalla legge del 27
giugno 1990, n. 171 (15).
3. Il Ministero della sanità può chiedere al fabbricante o al suo
mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di fornire, per i
dispositivi di cui al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali, la
destinazione e le prestazioni del dispositivo nonché idonea documentazione
scientifica
atta a dimostrare l'azione principale del dispositivo e la inesistenza di
rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso di inadempimento entro
il termine prefissato, il Ministero della sanità può disporre il ritiro dal
mercato del prodotto con spese a carico del fabbricante o del suo mandatario o
del
responsabile dell'immissione in commercio.
4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile
dell'immissione in commercio in Italia, dei dispositivi di cui al comma 1 è
tenuto a comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e la descrizione generale di
tutti i dispositivi immessi in commercio e messi in servizio in Italia alla data
di entrata in vigore del decreto stesso.
(15) Comma modificato dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1998, n. 86).
25. Norma di rinvio.
1. Alle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi
disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli
organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei
controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge
6
febbraio 1996, n. 52.