D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(Garanzia di qualità del
prodotto)
1. Il fabbricante
verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per
l'ispezione finale del prodotto e per le prove, secondo quanto
specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza prevista al
punto 4. Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato sterile
e per i soli aspetti della fabbricazione che riguardano il
raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento, il fabbricante
applica le dispo- sizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.
2. La dichiarazione di
conformità è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante che
soddisfa gli obblighi previsti al punto 1 garantisce e dichiara che i
prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'atte- stato
di certificazione CE e soddisfano le disposizioni applicabili della
direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto previsto
all'articolo 17 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Tale
dichiarazione riguarda un dato numero di esemplari identificati di
prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è
corredata del numero di identificazione dell'orga- nismo designato che
svolge i compiti previsti nel presente allegato.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di
valutazione del proprio sistema di qualità. La domanda contiene le
informazioni seguenti: - nome e indirizzo del fabbricante; - tutte le
informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la categoria di
prodotti oggetto della procedura; - una dichiarazione scritta secondo
cui non è stata presentata ad un altro organismo designato una domanda
per gli stessi prodotti; - la documentazione del sistema di qualità; -
l'impegno del fabbricante ad attenersi agli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato; - l'impegno del fabbricante a garantire
un funzionamento adeguato e efficace del sistema di qualità approvato;
- se del caso, la documentazione tecnica relativa ai tipi approvati ed
una copia degli attestati di certificazione CE; - l'impegno del
fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura
sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei
dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un
sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive
eventualmente necessarie in partico- lare nel caso degli incidenti
seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di
informare le autorità competenti, non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti: i) qualsiasi disfunzione o
deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché
qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o abbiano causato la morte o un grave
peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario con- nessi con le
caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati
al punto i) che inducono il fabbricante a ritirare sistemati- camente
dal mercato i dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
3.2. Nell'ambito del sistema di qualità si procede all'esame di ogni
prodotto o di un campione rappresentativo di ciascun lotto e allo
svolgimento delle prove necessarie, definite nella o nelle norme
applicabili di cui al- l'articolo 5, o di prove equivalenti per
verificare la conformità al tipo descritto nell'attestato di certifi-
cazione CE e ai requisiti applicabili della direttiva. Tutti gli
elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono
figurare in una documentazione ordinata e sistematica sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione del sistema
di qualità deve consentire di interpretare in maniera uniforme i
programmi, piani, manuali e fascicoli di qualità. Essa comprende una
adeguata descrizione dei seguenti elementi: - gli obiettivi di qualità
e l'organigramma, le responsabilità dei dirigenti e loro poteri in
materia di qualità dei prodotti; - i controlli e le prove svolti dopo
la fabbricazione; la calibratura degli apparecchi di prova deve presen-
tare una rintracciabilità adeguata; - i mezzi di controllo
dell'efficace funzionamento del sistema di qualità; - i fascicoli di
qualità, quali le relazioni di ispe- zione e i dati delle prove, i dati
delle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato,
ecc. Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della
fabbricazione che riguardano il raggiun- gimento dello stato sterile.
3.3. L'organismo designato procede ad una revisione del sistema di
qualità per determinare se esso risponde ai requisiti previsti al punto
3.2. Esso presume la con- formità ai requisiti per i sistemi di
qualità che applicano le corrispondenti norme armonizzate. Il gruppo
incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possiede
già un'esperienza di valuta- zione della tecnologia in questione. La
procedura di valutazione comprende una visita presso la sede del
fabbricante e, in casi debitamente motivati, presso la sede dei
fornitori del fabbricante, per controllare i processi di fabbricazione.
La decisione è notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni
del controllo e una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il
sistema di qualità ogni progetto di adeguamento importante del sistema
di qualità. L'organismo designato valuta le modifiche proposte e
verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai requisiti
previsti al punto 3.2. Esso comunica la decisione al fabbricante dopo
aver ricevuto le informazioni summenzionate. La decisione contiene le
conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.
4. Sorveglianza
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato ad acce- dere ai
fini d'ispezione ai luoghi di ispezione, di prova e di conservazione e
gli fornisce a tal fine tutte le informazioni necessarie, in
particolare: - la documentazione del sistema di qualità; - la
documentazione tecnica; - i fascicoli di qualità, quali relazioni
d'ispezione, dati di prove, di taratura, relazioni sulle qualifiche del
personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e procede
alle necessarie valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi
il sistema di qualità e gli trasmette una relazione di valutazione.
4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il fabbricante
per visite impreviste. In occasione di tali visite, l'organismo
notificato può se necessario svol- gere o fare svolgere delle prove per
accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità e della
conformità della produzione ai requisiti applicabili della presente
direttiva. A tal fine, deve essere esaminato un campione adeguato dei
prodotti finali, prelevato in loco dal- l'organismo notificato, e devono
essere effettuate le prove appropriate definite nella norma
corrispondente o nelle norme corrispondenti di cui all'articolo 5 oppure
prove equivalenti. Se uno o più campioni non sono conformi, l'organismo
designato deve adottare gli opportuni provvedimenti. Esso presenta al
fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata prova, una
relazione delle prove.
5. Disposizioni
amministrative
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per
almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, i
documenti seguenti: - la dichiarazione di conformità; - la
documentazione specificata al punto 3.1, settimo trattino; - gli
adeguamenti previsti al punto 3.4; - le decisioni e le relazioni
dell'organismo designato previste all'ultimo trattino del punto 3.4
nonché i punti 4.3 e 4.4; - se del caso, il certificato di conformità
di cui all'allegato III. 5.2. L'organismo designato mette a disposizione
degli altri organismi designati, su richiesta, le informazioni
necessarie relative alle approvazioni di sistemi di qualità rilasciate,
rifiutate o ritirate. 6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla
classe IIa Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, il
presente allegato può applicarsi ai prodotti apparte- nenti alla classe
IIa, fatta salva la deroga seguente: 6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e
3.2, il fabbricante garanti- sce e dichiara nella dichiarazione di
conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII
e rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva.