1. La procedura in base alla
quale un organismo designato constata e certifica che un esemplare
rappresentativo di una determinata produzione soddisfa le disposizioni in
materia del presente decreto è definita "certificazione CE".
2. La domanda contiene i
dati seguenti: - nome e indirizzo del fabbricante, nonché nome e indirizzo
del mandatario qualora la domanda sia presentata da quest'ultimo; - La
documentazione prevista al punto 3, necessaria ai fini della valutazione della
conformità del- l'esemplare rappresentativo della produzione prevista, qui di
seguito denominato "tipo", ai requisiti del presente decreto. Il
richiedente mette a disposizione dell'organismo designato un "tipo".
L'organismo desi- gnato può chiedere, ove necessario, altri esemplari; - una
dichiarazione scritta che non è stata presentata ad un altro organismo
notificato una domanda per il medesimo tipo.
3. La documentazione
fornita deve consentire di valutare la progettazione, la fabbricazione e le
prestazioni del prodotto. La documentazione consta in particolare degli
elementi seguenti: - una descrizione generale del tipo, comprese le varianti
previste; - gli schemi di progettazione, i metodi di fabbrica- zione previsti,
in particolare quelli relativi alla sterilizzazione, gli schemi delle parti,
pezzi, circuiti ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
interpretare gli schemi e disegni summenzionati e per valutare altresì il
funzionamento del prodotto; - un elenco delle norme previste all'articolo 5,
appli- cate interamente o parzialmente, nonché la descrizione delle soluzioni
adottate per soddisfare i requisiti essenziali quando le norme previste
all'articolo 5 non siano state applicate interamente; - i risultati dei
calcoli di progettazione, dell'analisi dei rischi, degli esami e delle prove
tecniche svolte ecc.; - una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno
come parte integrante una sostanza di cui all'allegato I, punto 7.4, nonché i
dati relativi alle prove svolte in proposito; - i dati clinici previsti
all'allegato X; - se necessario, il progetto di etichettatura e, se del caso,
di istruzioni per l'uso.
4. L'organismo designato:
4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato
fabbricato secondo detta documentazione, controlla anche gli elementi
progettati secondo le disposizioni applicabili delle norme previste all'arti-
colo 5, nonché gli elementi la cui progettazione non è basata sulle
disposizioni pertinenti di dette norme;
4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti
essenziali del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme
previste all'articolo 5; se un dispositivo deve essere collegato con un altro
dispositivo per funzio- nare secondo la destinazione conferitagli, deve essere
verificata la conformità del primo dispositivo ai requisiti essenziali,
grazie ad un dispositivo rappre- sentativo da collegare, che possieda le
caratteristiche indicate dal fabbricante;
4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per
verificare che, qualora il fabbricante abbia optato per la fabbricazione
secondo le norme pertinenti, queste ultime siano state effettivamente
applicate;
4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale saranno svolti i
controlli e le prove necessarie.
5. Se il tipo soddisfa le
disposizioni del presente decreto l'organismo designato rilascia al
richiedente un attestato di certificazione CE. Detto attestato contiene nome e
indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni di
validità dell'attestato e i dati necessari per identificare il tipo
approvato. Le parti principali della documentazione sono allegate
all'attestato e l'organismo designato ne conserva una copia. Per i dispositivi
di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione,
l'organismo designato consulta una delle autorità competenti designate dagli
Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli
aspetti contemplati in detto paragrafo. Nell'adottare una decisione
l'organismo designato tiene nel debito conto le opinioni espresse in occasione
di tale consultazione e trasmettere la decisione finale al Ministero della
sanità
. 6. Il richiedente comunica
all'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE
ogni eventuale importante modifica del prodotto approvato. Le modifiche del
prodotto approvato devono formare oggetto di una nuova approvazione da parte
del- l'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE,
qualora esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali o
sulle condizioni di utilizzazione previste per il prodotto. La nuova
approvazione è rilasciata eventualmente sotto forma di completamento
all'attestato iniziale di certificazione CE.
7. Disposizioni amministrative
7.1. Tutti gli organismi designati mettono a disposizione degli altri
organismi designati su richiesta, le informazioni necessarie relative agli
attestati di certificazione CE e ai complementi rilasciati, rifiutati o
ritirati.
7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare copia degli
attestati di certificazione CE e/o dei rispettivi complementi. Gli allegati
degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi desi- gnati
su domanda debitamente motivata e dopo averne informato il fabbricante.
7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la
documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro
complementi per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del
dispositivo.
7.4. Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica spetta al responsabile dell'immissione in commercio del
dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui all'allegato I,
punto 13.3, lettera a).