D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato II
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
(Sistema completo di garanzia di
qualità)
1. Il fabbricante si accerta che sia
applicato il sistema di qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione e il controllo finale del prodotto in questione, secondo
quanto stabilito al punto 3 ed è soggetto all'ispezione di cui al punto
3.3 e 4 e alla sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.
2. La dichiarazione di conformità è la
procedura in base alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di
cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione si
attengono alle disposizioni applicabili della presente direttiva. Il
fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito
dall'articolo 16 e redige una dichiarazione scritta di conformità.
Detta dichiarazione riguarda un dato numero di prodotti fabbricati ed è
conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di
valutazione del sistema di qualità. La domanda contiene le informazioni
seguenti: - nome e indirizzo del fabbricante, nonché ogni altro luogo
di fabbricazione coperto dal sistema di qualità; - tutte le
informazioni necessarie riguardanti i prodot- ti o la categoria di
prodotti oggetto della procedura; - una dichiarazione scritta che non è
stata presentata ad un altro organismo notificato una domanda per lo
stesso sistema di qualità relativo al prodotto; - la documentazione del
sistema di qualità; - l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti
dal sistema di qualità approvato; - l'impegno a garantire un
funzionamento adeguato ed efficace del sistema di qualità approvato; -
l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una
procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso
dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a
prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure
correttive eventualmente necessarie, in par- ticolare nel caso degli
incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo
di informare le autorità competenti, non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti: i) qualsiasi disfunzione o
deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché
qualsiasi carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possano causare o aver causato la morte o un peggioramento grave dello
stato di salute del paziente o di un utilizzatore; ii) i motivi di
ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i), che
hanno portato al ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante
dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la
conformità dei prodotti alle disposizioni loro applicabili della
presente direttiva in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo
finale. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal
fabbricante per garantire il sistema di qualità devono figurare in una
documentazione aggiornata sistematica- mente e ordinata sotto forma di
strategie e di procedure scritte, quali programmi, piani, manuali e
registrazioni riguardanti la qualità. Essa comprende un'adeguata
descrizione dei seguenti elementi: a) gli obbiettivi di qualità del
fabbricante; b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare: - le
strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro
autorità organizzativa in materia di qualità della progettazione e
della fabbricazione dei prodotti; - gli strumenti di controllo del
funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la
capacità dell'azienda di produrre la qualità prevista nella
progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non
conformi; c) le procedure di sorveglianza e di controllo della
progettazione dei prodotti, in particolare: - la descrizione generale
del prodotto, comprese le varianti previste; - le specifiche di
progettazione, comprese le norme applicate e i risultati delle analisi
dei rischi nonché la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non
siano applicate interamente le norme previste all'articolo 6; - le
tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei
procedimenti e degli interventi sistematici utilizzati nella
progettazione dei prodotti; - la prova che, se un dispositivo deve
essere colle- gato con un altro dispositivo per funzionare secondo la
destinazione prevista, la conformità del primo dispositivo ai relativi
requisiti essenziali è stata dimostrata collegandolo ad un dispositivo,
rappresentativo della categoria dei dispositivi con i quali sarà
collegato, avente le caratteristiche indicate dal fabbricante; - una
dichiarazione che il dispositivo comprende o meno come parte integrante
una sostanza di cui all'allegato I, punto 7.4, nonché i dati relativi
alle prove svolte in proposito; - i dati clinici di cui all'allegato X;
- il progetto di etichettatura ed eventualmente di istruzioni per l'uso;
d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualità a livello di
fabbricazione, in particolare: - i procedimenti e le procedure
utilizzate, in particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e i
documenti necessari; - le procedure di identificazione del prodotto,
predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o
altri documenti pertinen- ti, in tutte le fasi della fabbricazione; e)
gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la fabbricazione, la
frequenza di tali esami e prove e gli strumenti di prova utilizzati; la
calibratura degli strumenti di prova deve essere fatta in modo da
presentare una rintracciabilità adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità
per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti al punto 3.2. Esso
presuppone la conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che
applicano le norme armonizzate corrispondenti. Il gruppo incaricato
della valutazione comprende almeno una persona che possieda
un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura
di valutazione comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in
casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori del
fabbricante e/o dei subappaltatori, per controllare i procedimenti di
fabbricazione. La decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene
le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il
sistema di qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante
del sistema di qualità o della gamma di prodotti contemplati.
L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se il
sistema di qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al punto
3.2; esso comunica la decisione al fabbricante. Detta decisione contiene
le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
4. Esame della progettazione del prodotto
4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante deve
presentare all'organismo designato una domanda di esame del fascicolo di
progettazione del prodotto che sarà fabbricato e che rientra nella
categoria di cui al punto 3.1.
4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione, della
fabbricazione e delle prestazioni del prodotto. Essa comprende i
documenti necessari previsti al punto 3.2, lettera c) che consentono di
valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente
direttiva.
4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il prodotto è
conforme alle disposizioni ad esso applicabi- li del presente decreto
esso rilascia al richiedente un certificato di esame CE della
progettazione. L'organismo designato può chiedere che la domanda sia
completata da prove o esami complementari per consentirgli di valutar-
ne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Il certificato
contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati
necessari per l'indicazione della progettazione approvata, e, ove
necessario, la descrizione della destinazione del prodotto. Per i
dispositivi di cui al punto 7.4 del- l'allegato I, prima di prendere una
decisione, l'orga- nismo designato consulta una delle autorità
competenti designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva
65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto
paragrafo. Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene nel
debito conto le opinioni in occasione di tale consultazione e trasmette
la decisione finale al Ministero della sanità.
4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette ad
un'approvazione complementare da parte dell'organismo designato che ha
rilasciato il certificato di esame CE della progettazione, qualora dette
modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali
della presente direttiva o sulle condizioni stabilite per
l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica all'organismo
notificato che ha rilasciato il certifica- to di esame CE della
progettazione ogni eventuale modifica della progettazione approvata.
L'approvazione complementare è rilasciata sotto forma di aggiunta al
certificato di esame CE della progettazione.
5. Sorveglianza
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante sod- disfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte le
ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni
utili, in partico- lare: - la documentazione del sistema di qualità; -
i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla
progettazione, quali risultati di ana- lisi, prove di calcolo, ecc.; - i
dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla
fabbricazione, quali relazioni di ispezioni, prove, tarature e qualifica
del personale impiegato, ecc.
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e
valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il sistema di
qualità approvato e presenta al fabbrican- te una relazione di
valutazione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre recarsi presso il fabbricante
per una visita imprevista. In occasione di tali visite, l'organismo
notificato può svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del
buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta al fabbricante
una relazione di ispezione e, se vi è stata prova, una relazione di
prova.
6. Disposizioni amministrative
6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per
almeno cinque anni dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto, i
seguenti documenti: - la dichiarazione di conformità; - la
documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino; - gli adeguamenti
previsti al punto 3.4; - la documentazione prevista al punto 4.2; - le
decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste ai punti 3.3,
4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.
6.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi
designati e del Ministero della sanità, su richiesta, le informazioni
necessarie riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità
rilasciate, rifiuta- te o ritirate. 6.3. Per quanto riguarda i
dispositivi soggetti alla proce- dura di cui alla precedente sezione 4,
qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposi- zione la
documentazione tecnica spetta al responsabile dell'immissione in
commercio del dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui
all'allegato I, punto 13.3, lettera a).
7. Applicazione ai dispositivi
appartenenti alle classi IIa e IIb
Il presente allegato può applicarsi, secondo il disposto dell'articolo
11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti apparte- nenti alle classi IIa e IIb.
Il punto 4 non si applica ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb.