D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici
Allegato X
VALUTAZIONE CLINICA
1. Disposizioni generali
1.1. La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche e alle
prestazioni specificate ai punti 1 e 3 dell'allegato I in condizioni normali di
utilizza- zione del dispositivo, nonché la valutazione degli effetti
collaterali indesiderati, devono basarsi, in linea di principio, per i
dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenenti alla classe III su
dati clinici. L'adeguamento dei dati clinici deve basarsi, tenendo conto ove
necessario delle norme armonizzate pertinenti, sugli elementi seguenti:
1.1.1. su una raccolta di letteratura scientifica pertinente attualmente
disponibile e riguardante l'utilizzazione prevista del dispositivo e delle
tecniche da questo attuate, nonché, ove necessario, su una relazione scrit- ta
contenente una valutazione critica di detta monografia;
1.1.2. oppure sui risultati di tutte le indagini cliniche realizzate, comprese
quelle realizzate secondo il punto 2.
1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, conformemente al disposto
dell'articolo 20.
2. Indagini cliniche
2.1. Obiettivi Le indagini cliniche perseguono gli obiettivi seguenti: -
verificare che in condizioni normali di utilizzazione le prestazioni del
dispositivo siano conformi a quelle specificate al punto 3 dell'allegato I, e -
stabilire gli eventuali effetti collaterali indeside- rati in condizioni normali
di utilizzazione e valutare se questi ultimi rappresentano un rischio rispetto
alle prestazioni assegnate al dispositivo.
2.2. Considerazioni di ordine etico Le indagini cliniche sono svolte secondo la
dichiarazio- ne di Helsinki, adottata nel 1964 in occasione della 18ª assemblea
medica mondiale svoltasi a Helsinki (Finlan- dia) e modificata da ultimo in
occasione della 41ª assemblea medica mondiale svoltasi a Hong Kong nel 1989. È
assolutamente indispensabile che tutte le disposizio- ni riguardanti la
protezione della salute umana siano attuate nello spirito della dichiarazione di
Helsinki. Ciò vale per ogni fase delle indagini cliniche, dalla prima
riflessione sulla necessità e sulla giustificazio- ne dello studio fino alla
pubblicazione finale dei risultati.
2.3. Metodi
2.3.1. Le indagini cliniche debbono svolgersi secondo un oppor- tuno piano di
prova corrispondente allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche e
definito in modo tale da confermare o respingere le affermazioni del fabbricante
riguardanti il dispositivo; dette indagini comprendono un numero di osservazioni
sufficienti per garantire la validità scientifica delle conclusioni.
2.3.2. Le procedure utilizzate per realizzare le indagini sono adeguate al
dispositivo all'esame.
2.3.3. Le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle condizioni
normali di utilizzazione del disposi- tivo. 2.3.4. Devono essere esaminate tutte
le caratteristiche perti- nenti comprese quelle riguardanti la sicurezza, le
prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente.
2.3.5. Devono essere registrate integralmente e comunicate al Ministero della
sanità tutte le circostanze sfavorevoli specificate all'articolo 9.
2.3.6. Le indagini sono svolte sotto la responsabilità di un medico specialista
o di un'altra persona in possesso delle necessarie qualifiche e debitamente
autorizzata in un ambiente adeguato. Il medico specialista o la persona
debitamente autorizzata ha accesso ai dati tecnici e clinici riguardanti il
dispositivo.
2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico specialista o dalla
persona debitamente autorizzata, presenta una valutazione critica di tutti i
dati ottenuti nel corso delle indagini cliniche.