1. La verifica CE è la
procedura con la quale il fabbri- cante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle disposizioni del
punto 4 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto.
2. Il fabbricante prende le
misure necessarie affinché il procedimento di fabbricazione garantisca la
conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certi- ficazione
CE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Prima della fabbricazione
egli predispone una documentazione che definisce i processi di fabbrica- zione,
se del caso i processi di sterilizzazione, nonché tutte le disposizioni già
prestabilite e sistematiche che saranno attuate per garantire l'omogeneità
della produzione ed eventualmente la conformità dei prodotti al tipo
descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili del
presente decreto. Egli appone il marchio CE secondo quanto stabilito al-
l'articolo 7 e predispone una dichiarazione di confor- mità. Inoltre, per i
prodotti commercializzati allo stato sterile e per i soli aspetti della
fabbricazione che riguardano il raggiungimento di tale stato ed il relativo
mantenimento, il fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3
e 4.
3. Il fabbricante s'impegna ad
istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a
valutare l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi nella fase successiva
alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in parti- colare nel
caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante
l'obbligo di informare il Ministero della sanità non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti: i) qualsiasi disfunzione o
deterioramento delle carat- teristiche e/o delle prestazioni, nonché carenze
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono
causare o avere causato la morte o un grave peggioramento dello stato di
salute del paziente o di un utilizzatore; ii) i motivi di ordine tecnico o
sanitario connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un disposi- tivo
per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro sistematico dal
mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
4. L'organismo designato svolge
gli esami e le prove necessarie per verificare la conformità del prodotto ai
requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e prova di ogni
prodotto come specificato al punto 5, sia mediante prova dei prodotti su base
statistica come specificato al punto 6, a scelta del fabbricante. Le verifiche
summenzionate non si applicano agli aspetti della fabbricazione che riguardano
il raggiungimento dello stato sterile.
5. Verifica per controllo e
prova di ogni prodotto
5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono eseguite le
prove necessarie, definite nella o nelle norme applicabili dell'articolo 6,
oppure prove equiva- lenti, per verificarne la conformità, se del caso, al
tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili
del presente decreto. 5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il numero
di identificazione su ogni prodotto approvato e redige un certificato scritto
di conformità per le prove svolte.
6. Verifica statistica
6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto forma di lotti
omogenei.
6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I prodotti che
formano il campione sono esaminati singo- larmente e sono svolte le prove
definite nella o nelle norme applicabili previste all'articolo 6, oppure prove
equivalenti, per verificare la conformità dei campioni, se del caso, al tipo
descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili al
presente decreto in modo da stabilire l'accettazione o il rifiuto del lotto.
6.3. Il controllo statistico del prodotto è fatto mediante attribuzioni
che prevedono un piano di campionamento che garantisca una qualità limite
corrispondente ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale
di non conformità compresa tra 3 e 7%. Il metodo di campionamento è definito
dalle norme armonizzate previste all'articolo 5, tenuto conto delle caratte-
ristiche specifiche delle categorie dei prodotti in questione.
6.4. L'organismo designato appone il numero di identifica- zione su ogni
prodotto dei lotti accertati e redige un certificato scritto di conformità
relativo alle prove svolte. Tutti i prodotti del lotto possono essere immessi
in commercio, ad eccezione dei prodotti del campione per i quali sia stato
constatato che non erano conformi. Qualora un lotto sia respinto, l'organismo
designato competente prende le misure necessarie per evitarne l'immissione in
commercio. In caso di frequente rifiuto dei lotti, l'organismo designato può
sospendere la verifica statistica. Sotto la responsabilità dell'organismo
designato il fabbricante può apporre il numero di identificazione di
quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Disposizioni amministrative
Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità
nazionali, per almeno cinque anni dal- l'ultima data di fabbricazione del
prodotto: - la dichiarazione di conformità; - la documentazione prevista al
punto 2; - i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4; - se del caso,
l'attestato di certificazione CE di cui all'allegato III.
8. Applicazione ai dispositivi
appartenenti alla classe IIa Secondo quanto stabilito all'articolo 11,
paragrafo 2, il presente allegato può applicarsi ai prodotti appartenenti
alla classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti:
8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e dichiara con
la dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa
sono fabbricati secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3
dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto;
8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte dall'organismo
designato riguardano la conformità dei prodotti appartenenti alla classe IIa
alla documentazio- ne tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.