D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
1. Con la dichiarazione di
conformità CE il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che
soddisfi gli obblighi previsti al punto 2 e, nel caso di prodotti immessi in
commercio in confezione sterile o di strumenti di misura, quelli previsti al
punto 5, garantisce e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le
disposizioni applicabili della presente direttiva.
2. Il fabbricante predispone la
documentazione tecnica descritta al punto 3. Il fabbricante o il mandatario
stabilito nella Comunità tiene detta documentazione, compresa la dichiarazione
di conformità, a disposizione delle autorità nazionali a fini di controllo per
almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Qualora il
fabbricante e il suo mandatario non siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo
di tenere a disposizione delle autorità la documentazione tecnica incombe
alla(e) persona(e) responsabile(i) dell'immis- sione del prodotto sul mercato
comunitario.
3. La documentazione tecnica deve
consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente
decreto. Essa comprende in particolare i documenti seguenti: - una descrizione
generale del prodotto, comprese le varianti previste; - gli schemi di
progettazione e i metodi di fabbri- cazione, gli schemi delle parti, dei pezzi,
dei circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie per la
comprensione degli schemi summenzionati e del funzio- namento del prodotto; - i
risultati dell'analisi dei rischi e un elenco delle norme previste all'articolo
5, applicate interamente o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate
per soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto quando non siano
state applicate interamente le norme previste all'articolo 5; - nel caso di
prodotti immessi in commercio in confezio- ne sterile, la descrizione dei metodi
utilizzati; - i risultati dei calcoli di progettazione, dei con- trolli svolti,
ecc. Se un dispositivo deve essere collegato con uno o più altri dispositivi
per funzio- nare secondo la destinazione prevista, la conformità del primo
dispositivo ai requisiti essenziali deve essere dimostrata in collegamento con
almeno uno dei dispositivi ai quali deve essere collegato, che possieda le
caratteristiche indicate dal fabbricante; - le relazioni di prova e, ove
necessario, i dati clinici previsti all'allegato X; - l'etichettatura e le
istruzioni per l'uso.
4. Il fabbricante
istituisce e tiene regolarmente aggiornata una procedura sistematica
atta a valutare la esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella
fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema
appropriato cui ricorrere per applicare le misure corre- correttive
eventualmente necessarie, tenuto conto della natura del prodotto e dei
rischi ad esso relativo nonché degli incidenti di seguito elencati. Il
fabbricante informa le autorità competenti, non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti: i) qualsiasi disfunzione o
deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni nonché
qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte o un grave
peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connes- si con le
caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati
al punto i) che inducono il fabbricante a ritirare sistematicamente dal
mercato i dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
5. Per i prodotti immessi
in commercio in confezione sterile e per i dispositivi appartenenti alla
classe I, con funzione di misura, il fabbricante deve attenersi, oltre
alle disposizioni del presente allegato, anche ad una delle procedure
previste agli allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali allegati e
l'intervento del- l'organismo notificato si limitano agli elementi se-
guenti: - nel caso di prodotti immessi in commercio sterili, ai soli
aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento e il
mantenimento dello stato sterile; - nel caso di dispositivi con funzione
di misura, ai soli aspetti della fabbricazione che riguardano la
conformità dei prodotti ai requisiti metrologici. È d'applicazione il
punto 6.1 del presente allegato.
6. Applicazione ai
dispositivi appartenenti alla classe IIa Il presente allegato può
essere applicato, secondo quanto specificato all'articolo 11, paragrafo
2, ai prodotti appartenenti alla classe IIa fatta salva la deroga
seguente:
6.1. Se il presente allegato è applicato unitamente alla procedura
prevista ad uno degli allegati IV, V o VI, la dichiarazione di
conformità prevista al punto 1 del presente allegato e quella prevista
negli allegati summenzionati formano una dichiarazione unica. Nella
misura in cui tale dichiarazione è basata sul presente allegato, il
fabbricante garantisce e dichiara che la progettazione dei prodotti
soddisfa le disposizioni applicabili del presente decreto.