D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato XII
MODALITÀ E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
1. L'istanza relativa alla
richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, deve essere
indirizzata al Ministero della sanità che ne informa il Ministero
dell'industria.
2. Alla domanda redatta
secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante
dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove
richiesta per i soggetti di diritto privato; b) atto costitutivo o statuto, con
autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi
dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; c) elenco dei macchinari
e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e
operative d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle
mansioni, nonché del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare
riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI e)
polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a
lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di
attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si
applica agli organismi pubblici f) manuale di qualità dell'organismo, redatto
in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica
sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto,
normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha
effettuato la taratura e scadenza g) planimetria, in scala adeguata, degli
uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei requisiti minimi di cui all'allegato XI i) documentazione comprovante
l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene
ambientale e della sicurezza del lavoro.
3. Verificata la regolarità
della documentazione, verrà condotta, dal Ministero della sanità, una
ispezione in loco.
4. Della procedura dei
lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale al fine della
emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 15, comma 2.
(14) Così sostituito dal D.LGS. 25 febbraio 1998, n. 95 (in Gazzetta Uff. 14
aprile 1998, n. 86). Allegato XIII MARCATURA DI CONFORMITÀ CE La marcatura di
conformità CE è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo
grafico che segue: (Omissis) - In caso di riduzione o di ingrandimento della
marcatura dovranno essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo
graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5
mm. Questa dimensione minima può essere dimezzata per dispositivi molto
piccoli.