D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato XI
CRITERI INDISPENSABILI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI
NOTIFICATI
1. L'organismo designato, il suo
direttore e il personale incaricato della valutazione e della verifica non
possono essere né il progettatore, né il costruttore, né il fornitore, né
l'installatore, né l'utilizzatore dei dispositivi sottoposti al loro controllo,
né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono operare, né
direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione,
commercializzazione, manutenzione di tali dispositivi. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e
l'organismo.
2. L'organismo e il personale
incaricato del controllo devono svolgere le operazioni di valutazione e di
verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza
richiesta nel settore dei dispositivi medici, non devono essere sottoposti a
nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che
possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in
particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche. Se un organismo designato affida ad un
terzo determinati lavori specifici che riguardano la verifica e la constatazione
dei fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che detto terzo rispetti tutte
le disposizioni del presente decreto e in particolare del presente allegato.
L'organismo designato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti
relativi alla valutazione della competenza del terzo al quale è stato affidato
un determinato lavoro e dei lavori svolti da quest'ultimo nell'ambito del
presente decreto.
3. L'organismo deve garantire lo
svolgimento di tutti i compiti assegnati a detto organismo dagli allegati da II
a VI, per i quali esso è stato designato, indipendente- mente dal fatto che i
compiti stessi siano eseguiti dal- l'organismo stesso o sotto la sua
responsabilità. Esso deve disporre in particolare del personale e dei mezzi
necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi
con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; esso deve
inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste.
4. Il personale incaricato delle
operazioni di controllo deve possedere i seguenti requisiti: - una buona
formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica
per le quali l'organismo è stato designato; - una conoscenza soddisfacente
delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una pratica sufficiente di
tali controlli; - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i
protocolli e le relazioni che materializzano nella pratica i controlli svolti.
5. Deve essere garantita
l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di
ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli
svolti, né dai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare
un'assicurazione di responsa- bilità civile, a meno che detta responsabilità
non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale o che i controlli
non siano svolti direttamente dallo Stato membro. Tale condizione non è
richiesta per gli organi pubblici.
7. Il personale dell'organismo
designato è vincolato dal segreto professionale per tutte le notizie delle
quali esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che
nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato nel quale
esercita la propria attività) nell'ambito del presente decreto.