D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici
Allegato VIII
DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità redige per i dispositivi su misura o per i dispositivi destinati ad
indagini cliniche una dichiara- zione che contiene gli elementi elencati al
punto 2.
2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura: - i dati che consentono d'identificare il
dispositivo in questione; - la dichiarazione che il dispositivo in questione è
destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con
il nome del paziente; - il nome del medico o della persona autorizzata che ha
prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell'istituto ospedaliero; -
le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica; -
la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali
enunciati nell'allegato I e, se del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali
che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.
2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specificate all'allegato
X: - i dati che consentono di identificare il dispositivo; - il piano delle
indagini, comprendente in particolare l'obiettivo, la motivazione scientifica,
tecnica o medica, la portata e il numero dei dispositivi; - il parere del
comitato etico, nonché l'indicazione degli aspetti che hanno formato oggetto di
parere; - il nome del medico o della persona autorizzata, nonché dell'istituto
incaricato delle indagini; - il luogo, la data d'inizio e la durata prevista
delle indagini; - l'indicazione che il dispositivo è conforme ai requi- siti
essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto delle indagini e, che
per questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni neces- sarie per
proteggere la salute e la sicurezza del paziente.
3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposi-
zione delle autorità nazionali competenti i documenti seguenti: 3.1. Per i
dispositivi su misura, la documentazione che consente di esaminare la
progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese le
prestazioni previste, in modo da consentire la valutazione della conformità del
prodotto ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante prende le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei
prodotti fabbricati alla documentazione indicata al comma precedente. 3.2. Per i
dispositivi destinati ad indagini cliniche la documentazione deve contenere: -
una descrizione generale del prodotto; - gli schemi di progettazione, i metodi
di fabbricazio- ne, in particolare di sterilizzazione, gli schemi delle parti,
pezzi, circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire
gli schemi summenzionati e il funzionamento del prodotto; - i risultati
dell'analisi dei rischi e l'elenco delle norme specificate all'articolo 5,
applicate interamen- te o in parte, nonché una descrizione delle soluzioni
adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva quando
non siano state applicate le norme specificate all'articolo 5; - i risultati dei
calcoli di progettazione, dei control- li e delle prove tecniche svolte, ecc. Il
fabbricante prende le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata
al primo capoverso del punto 3.1. Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove
neces- sario, la revisione dell'efficacia delle misure prese.
4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal
presente allegato devono essere conservate per un periodo di almeno cinque anni.