D. LGS. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Allegato V
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(Garanzia di qualità della produzione)
1. Il fabbricante
verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per la
fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei prodotti come specificato
al punto 3; egli è inoltre soggetto alla sorveglianza CE come
specificato al punto 4.
2. La dichiarazione di
conformità è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante, che
soddisfa gli obblighi specificati al punto 1, garantisce e dichiara che
i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato
di certificazione CE e soddisfano le disposizioni applicabili della
presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto
specificato all'articolo 16 e redige una dichiarazione scritta di
conformità. Tale dichiarazione riguarda un dato numero di esemplari
identificati di prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante.
3. Sistema di
qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una domanda
di valutazione del sistema di qualità. La domanda contiene le seguenti
informazioni: - nome e indirizzo del fabbricante; - tutte le
informazioni necessarie relative ai prodotti o alla categoria di
prodotti oggetto della procedura; - una dichiarazione scritta secondo
cui non è stata presentata ad un altro organismo designato una domanda
per i medesimi prodotti; - la documentazione del sistema di qualità; -
l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal sistema di qualità
approvato; - l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed efficace
del sistema di qualità approvato; - ove necessario, la documentazione
tecnica per i tipi approvati e una copia degli attestati di certifica-
zione CE; - l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare
regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l'esperienza
acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione
nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare
le misure correttive eventualmente necessarie, in par- ticolare nel caso
degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante
l'obbligo di informare il Ministero della sanità non appena egli ne
venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti: i) qualsiasi
disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle
prestazioni, nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle
istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare o che hanno
causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del
paziente o di un utilizzatore; ii) tutti i motivi di ordine tecnico o
sanitario connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un
dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono il
fabbricante a ritirare sistema- ticamente dal mercato i dispositivi
appartenenti allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la
conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati
dal fabbricante per il sistema di qualità devono figu- rare in una
documentazione classificata in maniera sistematica ed ordinata sotto
forma di strategie e procedure scritte. La documentazione del sistema di
qualità deve consentire un'interpretazione uniforme del- le strategie e
procedure seguite in materia di qualità, per esempio i programmi, piani
e manuali e registrazioni relative alla qualità. Essa comprende una
descrizione adeguata degli elementi seguenti: a) gli obiettivi di
qualità del fabbricante; b) l'organizzazione dell'azienda, e in
particolare: - le strutture organizzative, le responsabilità dei
dirigenti e la loro autorità organizzativa in materia di fabbricazione
dei prodotti; - gli strumenti di controllo del funzionamento effi- cace
del sistema di qualità, in particolare la capacità dell'azienda di
ottenere la qualità previ- sta dei prodotti, compresa la sorveglianza
dei prodotti non conformi; c) le tecniche di controllo e di garanzia di
qualità a livello della fabbricazione, in particolare: - i procedimenti
e le procedure utilizzate per la sterilizzazione, gli acquisti ed i
documenti relativi; - le procedure di identificazione del prodotto,
predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o
altri documenti pertinen- ti, in tutte le fasi della fabbricazione; d)
gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima, durante e dopo la
fabbricazione, la frequenza di tali esami e gli impianti di prova
utilizzati; la calibratura degli apparecchi di prova deve essere fatta
in modo da presentare una rintracciabilità adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità
per stabilire se esso risponde ai requisiti specificati al punto 3.2.
Esso presume la conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che
attuano le norme armonizzate corrispondenti. Il gruppo incaricato della
valutazione comprende almeno una persona che possieda già un'esperienza
di valutazio- ne della tecnologia in questione. La procedura di
valutazione comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in
casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori del
fabbricante, per controllare i procedimenti di fabbricazione. Dopo la
visita finale la decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene
le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il
sistema di qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante
del sistema di qualità. L'organismo designato valuta le modifiche
proposte e verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai
requisiti specificati al punto 3.2. Dopo ricevimento delle informazioni
summenzionate la decisione viene comunicata al fabbricante. Essa
contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione moti- vata.
4. Sorveglianza
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a svol- gere tutte
le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni
utili, e in partico- lare: - la documentazione del sistema di qualità;
- i dati previsti nella parte del sistema di qualità che riguardano la
fabbricazione, per esempio le relazioni di ispezioni, prove, tarature,
qualifica del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni
per accertarsi che il fabbricante applichi il sistema di qualità
approvato e presenta al fabbri- cante una relazione di valutazione.
4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il fabbricante
per visite impreviste. In occasione di tali visite, l'organismo
designato può se necessario svolgere o fare svolgere delle prove per
accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta
al fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata prova, una
relazione delle prove.
5. Disposizioni
amministrative
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità
nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto, i documenti seguenti: - la dichiarazione di conformità; - la
documentazione specificata al punto 3.1, quarto trattino; - gli
adeguamenti previsti al punto 3.4; - la documentazione prevista al punto
3.1, settimo trattino; - le decisioni e le relazioni dell'organismo
designato previste ai punti 4.3 e 4.4; - se del caso, l'attestato di
certificazione di cui all'allegato III. 5.2. L'organismo designato mette
a disposizione degli altri organismi designati su richiesta, le
informazioni necessarie relative alle approvazioni di sistemi di
qualità rilasciate, rifiutate o ritirate. 6. Applicazione ai
dispositivi appartenenti alla classe IIa Secondo quanto stabilito
all'articolo 11, paragrafo 2, il presente allegato può applicarsi ai
prodotti appartenenti alla classe IIa, fatta salva la deroga seguente:
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garanti- sce e
dichiara nella dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti
alla classe IIa sono fabbricati secondo la documentazione tecnica
prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai requisiti
applicabili della presente direttiva.