D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538
Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso
dei medicinali per uso umano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio del 31 marzo
1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro (2);
Nota (2)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Ambito di applicazione e definizione della distribuzione all'ingrosso dei
medicinali.
1. Il presente decreto disciplina la distribuzione all'ingrosso dei
medicinali per uso umano di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, comprese le materie prime farmacologicamente
attive.
2. Ai fini del presente decreto, per "distribuzione all'ingrosso di
medicinali" s'intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi,
detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali
effettuata dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali.
1. La distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano è subordinata
al possesso di un'autorizzazione della Regione o della provincia autonoma.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l'interessato è in
possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'art. 2 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a condizione che la distribuzione
all'ingrosso sia limitata alle materie prime farmacologicamente attive, alle
specialità medicinali e agli altri medicinali oggetto di tale autorizzazione.
3. Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le
condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti
a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b) disporre di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in
farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica
industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio
di medicinali irregolari;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'art. 6.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve svolgere
la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata
nell'autorizzazione per almeno quattro ore giornaliere (3).
Nota (3) Per una deroga al presente comma 2, vedi l'art. 5, D.L. 20 settembre
1995, n. 390.
3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare
può essere affidata a una stessa persona, purché l'attività da questa svolta
in ciascun magazzino abbia la durata minima prevista dal comma 2.
4. Distribuzione all'ingrosso esercitata in più magazzini.
1. Se il richiedente esercita la distribuzione all'ingrosso mediante più
magazzini, dislocati in differenti Regioni, deve richiedere distinte
autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna autorità competente.
5. Procedura di autorizzazione.
1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione,
l'autorità competente comunica all'interessato l'esito della stessa. Se i dati
forniti dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle
condizioni previste dall'art. 3, la stessa autorità può richiedere le
necessarie integrazioni; in tal caso il termine di novanta giorni è sospeso
fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve
specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalità della persona responsabile, ai sensi dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto
dell'attività di distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di
cui dispone il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di
essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2 dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato, l'autorità competente
provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della sanità.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso
motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla
legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere proposto.
6. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
1. Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei
medicinali è tenuto a:
a) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di
ispezionarli;
b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che
possiedano esse stesse l'autorizzazione ovvero siano esonerate dall'obbligo di
possederla ai sensi dell'art. 2, comma 2; tale obbligo riguarda anche le
forniture provenienti da altri Paesi della Comunità economica europea,
compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti;
c) fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedano
essi stessi l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali,
ovvero siano autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di
medicinali;
d) possedere un piano d'emergenza che assicuri l'effettiva applicazione di
qualsiasi azione di ritiro dal mercato disposta dal Ministero della sanità o
avviata in cooperazione con il fabbricante o il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto in questione;
e) conservare una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto forma
computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporti, per ogni
operazione di entrata e di uscita, almeno le informazioni seguenti:
1) data;
2) denominazione del medicinale;
3) quantitativo ricevuto o fornito;
4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere
indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista;
5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi;
f) tenere la documentazione di cui alla lettera e) a disposizione delle
autorità competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di cinque anni;
g) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione
dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli
stessi durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche eventualmente
emanate dal Ministro della sanità;
h) rispondere ai princìpi e alle linee direttrici in materia di buona
pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto previsto dall'art. 12;
i) assolvere agli obblighi previsti dall'art. 7.
7. Dotazioni minime di medicinali e fornitura dei prodotti.
1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce
esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati
dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui
detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita,
il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è tenuto a
detenere almeno (4):
Nota (4)
Così modificato dall'art. 5, D.L. 20 settembre 1995, n. 390.
a) i prodotti di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) il 90% delle specialità medicinali in commercio;
c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente per ciascuna
delle formulazioni comprese nel formulario nazionale della Farmacopea Ufficiale
che risultino in commercio.
2. La fornitura agli interessati dei medicinali di cui il distributore è
provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12
ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato
nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d).
3. Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso deve consegnare al
destinatario un documento da cui risultino, oltre al proprio nome e indirizzo:
a) la data;
b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale;
c) il quantitativo fornito al destinatario;
d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
8. Disposizioni concernenti medicinali particolari.
1. I radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti soltanto a
grossisti, a Istituti universitari o a reparti ospedalieri di medicina nucleare.
2. Ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue risultino
prodotti e posti in commercio in quantità insufficienti a soddisfare in modo
ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministro della sanità può adottare
disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi
disponibili.
3. Restano ferme le disposizioni sul commercio all'ingrosso contenute nel
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
9. Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali.
1. Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre
strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul
paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorità
competenti che ne facciano richiesta le informazioni che consentano di
individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.
10. Depositari di medicinali.
1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, comma 1,
disciplinano, per quanto applicabili, anche l'attività di coloro che detengono,
per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano sulla base di
contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti.
11. Ispezioni del Ministero della sanità.
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle Regioni e
alle Province autonome, il Ministero della sanità può effettuare in qualsiasi
momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi in cui vengono conservati
medicinali, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
2. Su richiesta del Ministero della sanità le ispezioni di cui al comma 1
possono essere effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome.
12. Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione.
1. Con decreto del Ministro della sanità, in accordo con gli orientamenti
della Commissione delle Comunità Europee, sono stabilite le linee direttrici in
materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali.
13. Produzione di gas medicinali.
1. La produzione di gas medicinali previsti dalla Farmacopea Ufficiale è
soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità in conformità di quanto
stabilito dagli articoli 2, 3, 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
2. È considerato produttore di gas medicinali, ai sensi del comma 1, chi
produce i gas predetti o li immette in contenitori destinati all'impiego
terapeutico.
3. Non è soggetta alla disposizione del presente articolo la produzione di
gas destinata esclusivamente ad impieghi non terapeutici.
4. In deroga alle disposizioni dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 , il direttore tecnico dello stabilimento di
produzione di gas medicinali è scelto fra soggetti che possiedano
un'approfondita conoscenza della produzione e del controllo dei gas medicinali,
compresa un'esperienza pratica di almeno due anni in uno stabilimento di
produzione.
5. La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto dei principi e
delle norme di buona fabbricazione stabiliti dalla Comunità economica europea.
Tutto il personale addetto allo stabilimento deve essere a perfetta conoscenza
di tale normativa ed essere consapevole degli aspetti problematici più
importanti e dei pericoli potenziali per i pazienti che utilizzano i gas
medicinali.
6. I gas medicinali devono avere caratteristiche tecniche corrispondenti a
quelle indicate nelle monografie della Farmacopea Ufficiale.
7. Le imprese che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, hanno presentato domanda di autorizzazione al
proseguimento della produzione di gas medicinali, indicando la persona
qualificata responsabile, sono autorizzate a proseguire la produzione, fino alle
determinazioni del Ministero della sanità sulla predetta domanda.
14. Commercio dei gas medicinali.
1. I gas medicinali non sono soggetti all'autorizzazione all'immissione in
commercio prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
2. I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati in conformità
di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale e dalle disposizioni relative alla
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi.
3. La distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali è disciplinata dalle
disposizioni del presente decreto, per quanto applicabili.
4. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b), il direttore
tecnico del magazzino di distribuzione all'ingrosso di gas medicinali è scelto
fra persone che abbiano un'approfondita conoscenza delle norme e della prassi di
corretta conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con una esperienza
pratica di almeno due anni in uno stabilimento di produzione o in un magazzino
all'ingrosso.
5. Le bombole di ossigeno possono essere fornite direttamente al domicilio
dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggi regionali.
15. Sanzioni.
1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività
di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di
cui all'art. 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000. Tali pene si applicano anche a
chi prosegue l'attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del
direttore tecnico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente decreto diverse da quelle del
comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire
18.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
16. Disposizioni transitorie e finali.
1. È abrogato l'art. 188-bis del T.U. delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941,
n. 422.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le
attività disciplinate dallo stesso in conformità di quanto previsto dal
richiamato art. 188-bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le
medesime attività purché presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la
domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2.
3. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del quarto mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.