D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 540.
Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto
illustrativo dei medicinali per uso umano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio del 31 marzo
1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura ed il foglio illustrativo
dei medicinali per uso umano soggetti ad autorizzazione all'immissione in
commercio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991,n. 178.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) denominazione del medicinale: quella prevista dall'art. 8, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
b) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata
dall'Organizzazione mondiale della sanità ovvero, in mancanza di essa, la
denominazione comune impiegata abitualmente;
c) dosaggio del medicinale: il tenore, in principio attivo, espresso in
quantità per unità di dose, per unità di volume o di peso in funzione della
presentazione;
d) condizionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di
condizionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
e) imballaggio esterno: l'imballaggio in cui è collocato il condizionamento
primario;
f) etichettatura: le diciture scritte sull'imballaggio esterno o sul
condizionamento primario;
g) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate
all'utilizzatore e che accompagna il medicinale.
Art. 2. Etichettatura.
1. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento
primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dalla denominazione comune se il
medicinale contiene un unico principio attivo e se la sua denominazione è un
nome di fantasia. Quando per un medicinale esistono varie forme farmaceutiche
e/o vari dosaggi, la forma farmaceutica e/o il dosaggio devono figurare nella
denominazione del medicinale; l'indicazione del dosaggio può essere sostituita
dalle espressioni: "adulti", "bambini", "neonati";
b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di princìpi attivi,
espressa per unità di somministrazione o, in relazione alla forma farmaceutica,
per un dato volume o peso, mediante impiego delle denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità di
somministrazione;
d) un elenco degli eccipienti utilizzati; se si tratta di un prodotto
iniettabile, di una preparazione topica o di un collirio devono essere sempre
indicati tutti gli eccipienti; negli altri casi è possibile limitare
l'indicazione a taluni eccipienti, conformemente a quanto previsto con decreto
del Ministro della sanità, sulla base delle linee direttrici pubblicate dalla
Commissione delle Comunità europee;
e) il modo e, se necessario, la via di somministrazione;
f) l'avvertenza "Tenere il medicinale fuori della portata dei
bambini";
g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in
questione;
h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
i) all'occorrenza, le precauzioni particolari da prendere per la
conservazione del medicinale;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione
del prodotto non utilizzato o dei rifiuti derivati dal prodotto;
m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, preceduti dall'espressione "Titolare AIC:". Se il titolare
risiede all'estero, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dello stesso deve
essere seguita dal nome e dall'indirizzo dell'importatore;
n) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, preceduto dalla
sigla: "A.I.C.:";
o) il numero del lotto di fabbricazione;
p) per i medicinali di automedicazione, le indicazioni terapeutiche;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni legislative di attuazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/26/CEE ed eventuali
successive modificazioni;
r) il prezzo del medicinale, accompagnato, qualora si tratti di prodotto
sottoposto al regime dei prezzi amministrati, dalle indicazioni di cui all'art.
3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 79;
s) per i medicinali omeopatici, indicazione della loro natura omeopatica in
caratteri chiari e leggibili (2).
Nota (2) Disposizione aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 185,
riportato al n. E/LVIII.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, è lecito riportare,
previa autorizzazione ministeriale, il nome e l'indirizzo di chi, in base a uno
specifico accordo con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto su tutto il
territorio nazionale. Tali indicazioni, nonché eventuali simboli ed emblemi
relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori alle
indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. L'imballaggio esterno o il condizionamento primario possono riportare,
inoltre, previa autorizzazione
ministeriale, segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite alcune
informazioni di cui al comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9,
comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, utili per l'educazione
sanitaria, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le
disposizioni vigenti concernenti l'etichettatura dei medicinali inseriti nel
prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di sistemi
atti a garantire l'autenticità dei prodotti.
Art. 3. Etichettatura dei blister e dei condizionamenti primari di piccole
dimensioni.
1. Se contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto
dall'art. 2, i condizionamenti primari che si presentano sotto forma di blister
devono recare almeno le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, secondo quanto previsto dall'art. 2,
lettera a);
b) il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
c) la data di scadenza;
d) il numero del lotto di fabbricazione.
2. I condizionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile
menzionare le indicazioni di cui all'art. 2, devono recare almeno le indicazioni
seguenti:
a) la denominazione del medicinale e, se necessario, il dosaggio e la via di
somministrazione;
b) la data di scadenza;
c) il numero del lotto di fabbricazione;
d) il contenuto in peso, in volume o in unità.
3. I condizionamenti primari diversi da quelli disciplinati dai commi 1 e 2
devono riportare le indicazioni previste dall'art. 2, comma 1, ad eccezione di
quelle di cui alle lettere q) e r).
Art. 4. Lingue utilizzabili; requisiti delle iscrizioni.
1. Le indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere redatte in lingua
italiana, risultare facilmente leggibili e comprensibili per il pubblico ed
essere indelebili.
2. L'uso complementare di lingue estere è ammesso, purché le indicazioni
siano esattamente corrispondenti alle indicazioni riportate in lingua italiana.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialità medicinale che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2
deve darne preventiva comunicazione al Ministero della sanità e tenere a
disposizione dello stesso la traduzione giurata dei testi in lingue estere.
Art. 5. Foglio illustrativo.
1. Nel condizionamento di qualsiasi medicinale deve essere incluso un foglio
illustrativo destinato all'utilizzatore, fatto salvo il caso in cui tutte le
informazioni richieste dal comma 2 figurino direttamente sull'imballaggio
esterno o sul condizionamento primario.
2. Il foglio illustrativo, redatto in conformità del riepilogo delle
caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, deve riportare, nell'ordine
seguente:
a) i sottospecificati elementi per l'identificazione del medicinale:
1) la denominazione del medicinale secondo quanto previsto dall'art. 2,
lettera a);
2) la composizione qualitativa completa, nonché la composizione quantitativa
in termini di principi attivi, fornita impiegando le denominazioni comuni, per
ogni presentazione del medicinale;
3) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità di
somministrazione, per ogni presentazione del medicinale;
4) la categoria farmacoterapeutica, o il tipo di attività, in termini
facilmente comprensibili per il paziente;
5) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio e del produttore, nonché gli elementi indicati al comma 2 dell'art.
2, alle condizioni ivi stabilite;
6) il nome e l'indirizzo del produttore che effettua le ultime operazioni di
produzione e quelle di controllo sul prodotto finito; se il medicinale è
controllato in stabilimento diverso da quello di produzione, è sufficiente
indicare il nome e l'indirizzo di chi effettua i controlli, preceduti dalle
parole "Controllato da...";
b) le indicazioni terapeutiche;
c) le informazioni che devono essere conosciute prima dell'uso del
medicinale:
1) controindicazioni;
2) opportune precauzioni d'impiego;
3) interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere
(ad esempio con alcool, tabacco, cibi), potenzialmente in grado d'influenzare
l'azione del medicinale;
4) avvertenze speciali; in particolare, se del caso, avvertenze sui possibili
effetti del trattamento sulla capacità di guidare un veicolo o di azionare
determinate macchine;
d) le istruzioni necessarie e consuete per una corretta utilizzazione; in
particolare:
1) posologia;
2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
3) frequenza della somministrazione, con precisazione, se necessario, del
momento in cui il medicinale può o deve essere somministrato;
4) durata del trattamento, se deve essere limitata, in relazione alla natura
del prodotto;
5) all'occorrenza, modalità di intervento in caso di dose eccessiva (ad
esempio: sintomi, interventi urgenti);
6) se necessario, condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa la
somministrazione di una o più dosi;
7) eventuale indicazione del rischio di una sindrome di astinenza;
e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono osservare nel
corso dell'impiego normale del medicinale, con indicazione, all'occorrenza,
delle contromisure da prendere; in ogni caso il paziente deve essere
espressamente invitato a comunicare al suo medico o al suo farmacista qualsiasi
effetto
indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;
f) un rinvio alla data di scadenza che figura sull'imballaggio, corredato di:
1) un'avvertenza contro qualsiasi superamento di tale data;
2) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione
del medicinale;
3) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di
deterioramento;
g) la data in cui il foglio illustrativo è stato oggetto dell'ultima
revisione da parte del Ministero della sanità.
3. In deroga al comma 2, lettera b), il Ministero della sanità può decidere
che alcune indicazioni terapeutiche non figurino sul foglio illustrativo quando
la divulgazione di tali informazioni possa comportare seri inconvenienti per il
paziente.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera c), devono tenere conto della
situazione particolare di determinate categorie di utilizzatori, come bambini,
donne in stato di gravidanza o di allattamento, anziani, pazienti con quadri
clinici specifici; le informazioni devono inoltre richiamare l'attenzione sugli
eccipienti la cui conoscenza sia importante per un uso efficace e sicuro del
medicinale.
5. Il foglio illustrativo può riportare segni o pittogrammi miranti a
rendere più esplicite alcune informazioni di cui al comma 2, nonché altre
informazioni compatibili con il riepilogo delle caratteristiche del prodotto,
utili per l'educazione sanitaria, ad esclusione di qualsiasi elemento di
carattere promozionale.
6. Al foglio illustrativo si applicano le disposizioni sull'etichettatura
previste dall'art. 4.
7. Compatibilmente con le caratteristiche del prodotto, è consentito
realizzare un unico foglio illustrativo per una specialità medicinale con più
formulazioni e dosaggi.
Art. 6. Presentazione dei testi dell'etichettatura e del foglio illustrativo
e loro modifiche.
1. I testi dell'imballaggio esterno, del condizionamento primario e del
foglio illustrativo del medicinale da allegare alla domanda di autorizzazione
all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, qualora non siano presentati nella
veste tipografica definitiva, devono riprodurre fedelmente i modelli che si
intendono utilizzare nel prodotto in commercio.
2. Due esemplari di ciascuno dei testi di cui al comma 1 e del riassunto
delle caratteristiche del prodotto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera d) del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, devono essere presentati in bollo.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
non può proporre modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo che
risultino incompatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto
approvato dal Ministero della sanità, a meno che non siano contemporaneamente
proposte corrispondenti modifiche del riassunto stesso.
4. Le modifiche dell'etichetta e del foglio illustrativo compatibili con il
riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dal Ministero della
sanità possono essere attuate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, qualora il predetto Ministero non si sia pronunciato entro 90
giorni dalla presentazione della domanda presentata ai sensi dell'art. 12, comma
1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. Le domande di modifiche dell'etichettatura, del foglio illustrativo e del
riassunto delle caratteristiche del prodotto devono essere corredate di
esemplari di stampati conformi al disposto del comma 2.
Art. 7. Tassatività delle indicazioni.
1. Il Ministero della sanità non può approvare etichette e fogli
illustrativi di medicinali per uso umano contenenti diciture diverse da quelle
previste dal presente decreto, fatta eccezione per quelle imposte da altre
disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 8. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora un medicinale sia posto o
mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da
quelli approvati dal Ministero della sanità, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dallo stesso
Ministero, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a lire 60.000.000.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della sanità, con
provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo
un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine
indicato, il Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. La sospensione
è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti
dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi devono essere proposti.
Art. 9. Modifiche ed integrazioni della disciplina sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo.
1. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 possono essere modificate o
integrate con decreto del Ministro
della sanità, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178.
2. Con decreto del Ministro della sanità possono essere stabilite, per
determinate categorie di prodotti, deroghe alle disposizioni degli articoli da 2
a 6 del presente decreto; possono, inoltre, essere emanate disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo di confezioni ospedaliere
contenenti un quantitativo di prodotto multiplo di quello contenuto nelle
confezioni di cui è autorizzato il commercio al pubblico.
Art. 10. Disposizioni
transitorie.
1. I testi dell'etichettatura e del foglio illustrativo autorizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad
essere utilizzati fino al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei medicinali, fatte salve le ipotesi di modifiche dei testi stessi,
su richiesta dell'impresa titolare o a seguito di provvedimento del Ministero
della sanità adottato per ragioni di tutela della salute pubblica.
2. A partire dal 1° gennaio 1994, le domande di autorizzazione
all'immissione in commercio o di modifica o di rinnovo di autorizzazione già
concessa non possono essere accolte qualora l'etichettatura e il foglio
illustrativo non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
3. L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo alle
prescrizioni del presente decreto non comporta l'obbligo del ritiro dal
commercio delle confezioni conformi alle previgenti disposizioni, fatti salvi i
provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica.
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.