L. 11 ottobre 1986, n. 713. Norme per l'attuazione delle direttive
della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici.
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 ottobre 1986, n. 253.
1. 1.
Ai fini della
presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le
preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate
sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e
capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e
sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli,
profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei,
proteggerli o mantenerli in buono stato (2)
Nota (2) Comma così
sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
2. I prodotti cosmetici
non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività
terapeutiche.
3. Sono in particolare
prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che
figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.
2. 1.
Le sostanze
indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione
dei cosmetici.
2. La presenza di tracce
delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a
condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante
l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia
conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7.
3. L'impiego delle
sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito
con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di
applicazione riportati negli stessi allegati.
4. È vietato l'uso di
coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV .
5. Nei prodotti
appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V,
non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente
previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti
e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. È vietato l'uso
nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti
sperimentati su animali a partire dal 1° gennaio 1998 .
5-ter. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis, a
quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea secondo quanto
previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione
delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato
scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi
offrono al consumatore un grado di protezione equivalente.
6. Gli elenchi e le
prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche
delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
7. Con le stesse
modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V,
altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate
categorie di prodotti cosmetici.
8. I decreti di cui ai
commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute
pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli
importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
9. Quando i decreti di
aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non
comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica
europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a
tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze,
specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene
ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a
contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
10. Il Ministro della
sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi
precedenti.
10-bis. Ai fini della
comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle
sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la
procedura di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116 (4).
Nota (4) Articolo
modificato dall'art. 3, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126. Il D.M. 26
gennaio 1998 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66) ha così disposto:"Art.
1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della L. 11 ottobre 1986, n.
713, come modificata dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126, il termine
previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta è rinviato al
30 giugno 2000,conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 97/18/
dellaCommissione".
(3) Comma così
sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20
settembre 1991, n. 221).
3. 1.
Salvo che i fatti
non costituiscano i più gravi reati previsti dai commi 5 e 6
dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione di cosmetici
sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se
il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o
con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene,
ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di
cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze
conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1, o filtri U.V. non
compresi nell'allegato V - sezione 2, o sostanze non comprese in altre
liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 2.
2. Chiunque impiega nella
preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli allegati
III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi
precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per
colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a
lire 2.500.000.
3. Alle pene previste nel
comma 2 è soggetto, altresì:
a) chiunque impieghi
nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V,
sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite
sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2,
senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato
o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2;
b) chiunque impieghi,
nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di sostanze
sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis
dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello
stesso articolo (5).
Nota (5) Comma così
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
3-bis. In caso di
reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore è
sospesa per un periodo di tre mesi (6).
Nota (6) Comma aggiunto
dall'art. 4, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
4. In caso di prodotti
fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si
applicano all'importatore.
4. 1.
I prodotti
disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come
presìdi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265
e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i
prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo
umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati
registrati come presìdi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei
casi a:
a) revocare la
registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonché stabilire
il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere
ritirate dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate;
b) confermare la
registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto
finalità disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
c) eliminare dalle
confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui
conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso
cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati
finalità proprie dei prodotti cosmetici.
3. Quando, ai sensi del
comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della
sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza
di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della
registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono
essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.
4. Trascorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le
autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati
ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui
denti e sulle mucose della bocca, registrati come presìdi
medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge medesima. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il
quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo
autorizzate.
5. 1.
Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese
produttrici e importatrici, anche attraverso le loro associazioni,
devono comunicare al Ministero della sanità gli elenchi delle sostanze
e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.
6. 1.
L'Istituto
superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente legge,
funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale
ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui
all'articolo 5:
a) fornisce valutazioni
tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 7;
b) propone al Ministro
della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli
adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.
2. I criteri di massima
in ordine all'idoneità per i locali e le attrezzature delle officine di
produzione dei cosmetici di cui all'articolo 10 vengono stabiliti
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
7. 1.
I prodotti
cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti
in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle
normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in
particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle
eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi
altra indicazione o informazione da parte del produttore o del suo
mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di
questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle indicazioni o
delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili
dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge
(7).
Nota (7) Comma così
sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
2. Il Ministro della
sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con
proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la
composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza
batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del
caso, particolari prescrizioni per la conservazione (8).
Nota (8) (8) Con D.M. 22
dicembre 1986 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1987, n. 18), modificato dal D.M.
31 luglio 1990 (Gazz. Uff. 24 agosto 1990, n. 197), dal D.M. 31 luglio
1990 (Gazz. Uff. 25 agosto 1990, n. 198) e dal D.M. 19 novembre 1997 (Gazz.
Uff. 11 febbraio 1998, n. 34), sono state approvate le modalità di
prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici, nonché
alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di
tali preparati. Con D.M. 28 aprile 1995 (Gazz. Uff. 22 agosto 1995, n.
195) sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per
controllare la composizione di prodotti cosmetici, in attuazione della
direttiva 93/73/CEE della Commissione. Ulteriori metodi di analisi sono
stati approvati con D.M. 4 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1997, n.
29), in attuazione della direttiva 95/32/CEE della Commissione
3. Con lo stesso decreto
vengono altresì determinate le modalità da seguire per il prelievo di
campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con corrispondenti
decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque produce,
detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che,
nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego,
possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a
5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000 (9).
Nota (9) Comma così
modificato dall'art. 5, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
6. Se il fatto è
commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da
un terzo a un sesto.
7. Chiunque contravviene
ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici
soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
8. 1.
I prodotti
cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei
normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se
il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato
come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre
alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in
caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione
sociale e la sede legale del produttore o del responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno
dell'Unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché
sia possibile l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale
al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema
metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale,
rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è
obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli
imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di
pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza
pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il
numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente
determinato dall'esterno. In aggiunta alle indicazioni in misure legali
del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in
unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non
superiori a quelle delle misure legali;
c) la data di durata
minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale
tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura
"Usare preferibilmente entro ...", seguita dalla data stessa o
dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario,
tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta
dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i
prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi,
l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) le precauzioni
particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne
degli allegati III e V intitolate "Modalità di impiego e
avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali
debbono figurare sul condizionamento primario e sull'imballaggio
secondario nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni
particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale,
in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di
impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un
cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il
consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o
mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire
sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di
fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della
fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle
ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare
soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per
i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione europea;
g) la funzione del
prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli
ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine
"ingredienti" o "ingredients". In caso di
impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio di
istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza
deve essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero
sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o
mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono
considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute
nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche
secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella
composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate
nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come
vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e
aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i
termini "profumo" o "parfum" e "aroma"
specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine
artificiale. Gli
ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati
in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1% (10).
Nota (10) Comma così
modificato dall'art. 28, L. 24 aprile 1998, n. 128.
3. I coloranti possono
essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti,
conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui
all'allegato IV.
4. Per i prodotti
cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli,
immessi sul mercato in varie sfumature di colore può essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di
aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo
"+/-".
5. Gli ingredienti devono
essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario
europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunità europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 1° giugno 1996,
e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in
tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.
6. Qualora, a causa delle
dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di
cui alle lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni
allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un
cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del
sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma
del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla
lettera h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul
prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni
devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore
nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici
confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio
secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in
vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio
riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento
primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è
consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque
minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi
contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o
fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti
termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28
settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti
dalle competenti autorità nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge
26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici
non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio
1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
relative norme di attuazione, concernenti la
classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi.
13. Le indicazioni di cui
alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 devono essere redatte in lingua
italiana.
14. Le indicazioni di cui
alla lettera h) del comma 1 possono essere riportate anche solo
sull'imballaggio secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene
alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni (11).
Nota (11) Così
sostituito, prima, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1991, n.
300 (Gazz. Uff. 20 settembre 1991, n. 221, S.O.) e, poi, dall'art. 6,
D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 14
del suddetto decreto n. 126 del 1997.
8-bis. 1. Il produttore o
il suo mandatario o il soggetto per conto del quale è fabbricato un
prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato
comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di
riservatezza commerciale, intende ottenere la non iscrizione di uno o
più ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera h), presenta a tal fine una domanda
presso il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come
"Ministero".
2. La domanda di cui al
comma 1 deve contenere:
a) il nome o la ragione
sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
b) una precisa
identificazione degli ingredienti per i quali è richiesta la
riservatezza, tramite:
1) i numeri CAS (Chemical
Abstracts Service), EINECS (European Inventory of Existing
Commercial Chemical
Substances) e Colour index, la denominazione chimica, la denominazione
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), la
denominazione INCI, la denominazione della Farmacopea europea, la
denominazione comune internazionale dell'OMS e la denominazione della
nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti
cosmetici, se esistono;
2) la denominazione
ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) e il numero
ufficiale che è stato attribuito all'ingrediente in caso di
notificazione sulla base della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
nonché l'indicazione del riconoscimento o del rifiuto di riconoscimento
della riservatezza sulla base dell'articolo 19 della stessa direttiva;
3) il nome della sostanza
costitutiva di base, il nome della parte di pianta o di animale
utilizzata, il nome dei componenti l'ingrediente, quali i solventi, nel
caso in cui nomi e numeri di cui ai numeri 1) e
2) non esistano, ad
esempio quando si tratta di ingredienti di origine naturale;
c) la valutazione della
sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel prodotto
finito, tenendo conto del profilo tossicologico, della struttura chimica
e del livello di esposizione dell'ingrediente, secondo le condizioni di
cui all'articolo 10-ter;
d) il prevedibile uso
dell'ingrediente ed in particolare le varie categorie di prodotti in cui
sarà utilizzato;
e) una documentazione
dettagliata dei motivi per i quali è richiesta, a titolo eccezionale,
la riservatezza come, ad esempio:
1) il fatto che
l'identità dell'ingrediente o la sua funzione nel prodotto cosmetico da
immettere in commercio non è descritta nella letteratura o è
sconosciuta alle regole dell'arte;
2) il fatto che
l'informazione non è ancora di dominio pubblico, pur essendo già
depositata una richiesta di brevetto per l'ingrediente o per la sua
utilizzazione;
3) il fatto che se
l'informazione fosse nota l'ingrediente o il procedimento sarebbero
facilmente riproducibili, con pregiudizio del richiedente;
f) il nome di ciascun
prodotto che conterrà l'ingrediente, se è noto, e, se si prevede di
utilizzare diverse denominazioni sul mercato comunitario, l'elenco delle
stesse. Se il nome del prodotto non è ancora noto, la comunicazione
potrà essere effettuata successivamente, ma comunque almeno quindici
giorni prima dell'immissione sul mercato del prodotto stesso. Se
l'ingrediente è utilizzato in una pluralità di prodotti della stessa
impresa, è sufficiente una sola domanda, purché tali prodotti siano
chiaramente indicati al Ministero;
g) una dichiarazione che
precisi se una domanda è stata presentata all'autorità competente di
un altro Stato membro, nonché informazioni in merito al seguito dato a
tale domanda.
3. Dopo avere ricevuto
una domanda di riservatezza conforme al disposto del comma 2, il
Ministero la esamina entro un termine non superiore a centoventi giorni
e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di
accoglimento, il Ministero comunica inoltre al richiedente il numero di
registrazione attribuito all'ingrediente secondo le modalità di cui
all'allegato VII. Tuttavia, per motivi eccezionali, il Ministero può
informare per iscritto il richiedente circa la necessità di un periodo
di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a sessanta giorni,
per esaminare la domanda.
4. Il rifiuto del
riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono
chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi
termini di presentazione.
5. Il numero di
registrazione di cui al comma 3 sostituisce la denominazione
dell'ingrediente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h).
6. Ogni modificazione
delle informazioni fornite secondo il comma 2 deve essere comunicata
quanto prima al Ministero e comunque almeno quindici giorni prima
dell'immissione in commercio del prodotto per il quale è stata concessa
la riservatezza di un ingrediente. La modifica della denominazione dei
prodotti cosmetici in cui è contenuto l'ingrediente viene comunicata al
Ministero almeno quindici giorni prima dell'immissione sul mercato dei
prodotti sotto tale nuova denominazione.
7. Tenuto conto delle
modificazioni di cui al comma 6 o nel caso in cui nuovi elementi, in
particolare motivi imperativi di sanità pubblica, lo impongano, il
Ministero può revocare il riconoscimento della riservatezza; in tal
caso informa il richiedente della decisione entro i termini e secondo le
modalità di cui al comma 4.
8. Il riconoscimento
della riservatezza ha una durata di validità di cinque anni. Tuttavia
il destinatario della decisione, se ritiene che sussistano motivi
eccezionali che giustificano una proroga di tale durata, può presentare
una domanda motivata presso il Ministero che si pronuncia sulla stessa
entro i termini e secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4. La proroga
non può superare i tre anni.
9. Le spese derivanti
dalle attività di cui ai commi 3 e 8 sono a carico del richiedente,
secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
10. Il Ministero informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea in
merito alle proprie decisioni di riconoscimento di proroga della
riservatezza indicando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede legale del richiedente, i nomi dei prodotti cosmetici che
contengono l'ingrediente per il quale la riservatezza è stata concessa,
nonché il numero di registrazione di cui al comma 3. La Commissione e
gli altri Stati membri possono ottenere, a richiesta, una copia del
fascicolo contenente la domanda di riservatezza nonché la decisione del
Ministero.
11. Il Ministero informa
la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle decisioni
motivate di rifiuto o di revoca del riconoscimento della riservatezza, o
di rifiuto della proroga.
12. Il Ministero adotta
le misure necessarie affinché i dati riservati non siano indebitamente
divulgati.
13. Il Ministero
riconosce le decisioni adottate dalle altre autorità competenti degli
Stati membri in materia di riconoscimento o di proroga della
riservatezza. Tuttavia, se il Ministero contesta una decisione adottata
dall'autorità competente di un altro Stato membro, può chiedere alla
Commissione di adottare una decisione in base alla procedura prevista
dall'articolo 10 della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, e successive
modificazioni.
14. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque divulga indebitamente dati qualificati
riservati ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni (12).
Nota (12) ) Articolo
aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
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