L. 11 ottobre 1986, n. 713. Norme per l'attuazione delle direttive
della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici.
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 ottobre 1986, n. 253.
Pagina Precedente
9. 1.
È vietato usare
nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità
dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri
segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti
caratteristiche non previste dall'articolo 1.
1-bis. Quando
nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità
dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su
animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita
e nella stessa pubblicità deve essere chiaramente indicato se il
produttore o i suoi fornitori hanno effettuato direttamente o
commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il prodotto
cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi (13).
2. Salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,
chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace
alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è
tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso
risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti
dall'autorità sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della
pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa è
raddoppiata.
2-bis. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a
lire sei milioni (14).
3. Nei messaggi
pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate
dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità
cosmetiche a prodotti registrati come presìdi medico-chirurgici o come
specialità medicinali.
Nota (13) e (14) Comma
aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
10. 1.
La produzione ed
il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in
officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e
sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica
industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia
farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche,
iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di
equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità
economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
2. Il direttore tecnico
svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di
tipo professionale.
3. Il direttore tecnico
è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione
e confezionamento conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, di
cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del
Ministro della sanità 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni
e integrazioni, senza pregiudizio della responsabilità
dell'imprenditore (15).
Nota (15) Comma così
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
3-bis. L'importazione dei
prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione europea deve avvenire
sotto la responsabilità di un esperto avente i requisiti di cui ai
commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione
utilizzato per i prodotti stessi (16).
Nota (16) Comma aggiunto
dall'art. 9, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
4. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale
sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei
prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie (17).
Nota (17) Comma così
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
5. Chiunque intenda
produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui
all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni
prima dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla
regione.
6. La comunicazione deve
contenere:
a) l'indicazione del nome
o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di
produzione;
b) la descrizione dei
locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei
sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si
intende effettuare e la documentazione comprovante
l'acquisto o il leasing
delle attrezzature sopradette;
c) le generalità e la
qualifica del direttore tecnico;
d) l'elenco completo e
dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto
commerciale.
7. Ogni modificazione dei
dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva
comunicazione (18).
Nota (18) Comma così
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20
settembre 1991, n. 221).
8. Analoga comunicazione,
limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagli
importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da
Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non
membri dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche
relativamente alle generalità ed alla qualificazione dell'esperto di
cui al comma 3-bis (19).
Nota (19) Comma così
sostituito prima dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1991, n. 221, S.O.) e poi dall'art. 9, D.Lgs. 24
aprile 1997, n. 126.
8-bis. Il Ministro della
sanità può stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze
previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli già comunicati, siano
forniti al Ministero e alle regioni, eventualmente tramite le
associazioni di categoria, mediante idoneo supporto magnetico, secondo
le modalità precisate nello stesso decreto (20).
Nota (20) Comma aggiunto
dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20 settembre
1991, n. 221)
9. Entro i mesi di
gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al
Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni
ricevute nel semestre precedente.
10. Il Ministero della
sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di
produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti
affidati dalla presente legge.
11. In qualsiasi momento
l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di
effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e
l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature
tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si
intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto
ministeriale di cui al comma 4.
12. Le imprese
produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre
anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la
documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del
prodotto ed ai processi produttivi.
12-bis. In caso di
cessazione dell'attività, i produttori e gli importatori devono darne
comunicazione al Ministero della sanità e alla regione, entro sessanta
giorni (21).
Nota (21) Comma aggiunto
dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20 settembre
1991, n. 221).
13. Nel caso di prodotti
cosmetici "allo stato estero" il competente organo della
vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte
delle competenti autorità doganali può accedere agli spazi doganali,
effettuando le operazioni di prelievo in collaborazione con il personale
del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo
rappresentante in loco.
14. La suddetta
operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie,
presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati
con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43.
15. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1,
3-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall'autorità sanitaria
competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui
ai commi 4 e 8-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da lire
unmilione a lire seimilioni (22).
Nota (22) Comma prima
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20
settembre 1991, n. 221, S.O.) e poi così modificato dall'art. 9, D.Lgs.
24 aprile 1997, n. 126.
10-bis. 1. Con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che
devono essere osservati per assicurare l'agevole individuazione
dell'importatore in ogni fase della distribuzione e della vendita di
cosmetici provenienti dall'estero.
2. In caso di
inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire
unmilione a lire seimilioni (23).
Nota (23) Aggiunto
dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 (Gazz. Uff. 20 settembre
1991, n. 221).
10-ter. 1. Il produttore
o il suo mandatario o la persona per conto della quale un prodotto
cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul
mercato di un prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti
all'Unione europea tiene ad immediata disposizione del Ministero della
sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, ai fini dell'esercizio del controllo, all'indirizzo
specificato in etichetta come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera
a), le seguenti informazioni:
a) la formula qualitativa
e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le
informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e
all'identità del fornitore;
b) le specifiche
fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto
finito e i criteri di purezza e i criteri di controllo microbiologico
dei prodotti cosmetici;
c) il metodo di
fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
d) la valutazione della
sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il
produttore prende in considerazione il profilo tossicologico generale
degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione;
e) il nome e l'indirizzo
delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla
lettera d).
Tali persone devono
essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea o in possesso
del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese
dell'Unione europea: in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in
farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica
industriale; qualora il valutatore sia, invece, in possesso di un titolo
di studio conseguito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea, è necessario
che l'interessato documenti di aver acquisito esperienza nel settore
specifico; il valutatore della sicurezza può, analogamente a quanto
avviene per il direttore tecnico, svolgere la sua attività con un
rapporto di
lavoro anche di tipo
professionale. La figura del valutatore della sicurezza potrà
coincidere con quella del direttore tecnico o dell'esperto di cui
all'articolo 10, comma 3-bis, qualora questi ultimi posseggano i
requisiti previsti dalla presente legge;
f) i dati esistenti per
quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati
dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
g) le prove degli effetti
attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del
prodotto lo giustifichi.
2. Le aziende produttrici
e distributrici di materie prime destinate ai prodotti cosmetici sono
tenute a fornire agli acquirenti tutte le informazioni necessarie alla
predisposizione della documentazione di cui alla lettera b) e alla
valutazione della sicurezza prevista alla lettera d) del comma 1, anche
mediante dati sul potere irritante ed allergizzante delle sostanze.
3. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base di disposizioni comunitarie,
sono definite linee guida sugli obblighi di
informazione di cui al
comma 2 e sulla compilazione delle informazioni di cui al comma 1.
4. La valutazione della
sicurezza per la salute umana di cui al comma 1, lettera d), viene
effettuata conformemente ai princìpi di buone pratiche di laboratorio,
così come previsti nel decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 120, per
le prove sugli ingredienti dei prodotti.
5. Le informazioni di cui
al comma 1 devono essere disponibili in lingua italiana o in lingua
inglese o francese.
6. Il produttore o il suo
mandatario o la persona per conto della quale il prodotto cosmetico
viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti alla Unione
europea deve comunicare al Ministero della sanità Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, l'indirizzo dei luoghi
di fabbricazione o di prima importazione nell'Unione europea dei
prodotti cosmetici prima dell'immissione sul mercato, nonché
l'indirizzo del luogo di detenzione delle informazioni di cui al comma
1, qualora diverso da quello indicato in etichetta.
7. Se la fabbricazione
del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri
Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo
luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui
al comma 1.
8. Ogni modificazione dei
dati di cui ai commi 6 e 7 deve formare oggetto di nuova preventiva
comunicazione.
9. Salvo che il fatto non
costituisca reato chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire dieci
milioni a lire cento milioni, chiunque contravviene alle disposizioni di
cui ai commi 5, 6 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni (24).
Nota (24) Aggiunto
dall'art. 10, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
11. 1.
Il Ministero della
sanità e l'autorità sanitaria territorialmente competente in base
all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in
qualunque momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le
modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7 (25).
Nota (25) Comma così
sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
2. Sino alla emanazione
del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le
modalità in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo può
essere effettuato presso l'officina di produzione, o di confezionamento
o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel
territorio soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria che effettua
il prelievo. È comunque ammesso il campionamento presso esercizi di
commercio al dettaglio qualora non risulti possibile o non risulti utile
ai fini sanitari procedere al campionamento nelle sedi previste dal
primo periodo del presente comma (26).
Nota (26) Comma così
sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
3-bis. Le regioni e le
province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle stesse
determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli
importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di
rispettiva competenza, vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a
verificare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, tenuto
conto altresì del sistema di certificazione di qualità eventualmente
adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono comunicati al
Ministero della sanità (27).
Nota (27) Comma aggiunto
dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
3-ter. Al fine di
garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le
autorità sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della
sanità, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi
agli effetti indesiderati comunque correlati all'uso di prodotti
cosmetici. Il Ministro della sanità stabilisce le modalità attraverso
le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti
indesiderati dei prodotti cosmetici (28).
Nota (28) Comma aggiunto
dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
4. Quando dalle analisi,
sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa
ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria,
oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne
comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.
5. Entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno
presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi
risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Competente ad effettuare le analisi di revisione è
l'Istituto superiore di
sanità.
7. Le imprese sono tenute
a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero
della sanità o dalla autorità sanitaria competente sulle sostanze
contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle
relative confezioni.
8. A tal fine le imprese
devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla
composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.
9. Il Ministero della
sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le
informazioni di cui al comma 7 (29).
Nota (29) Vedi il D.M. 24
dicembre 1986.
9-bis. Il Ministro della
sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza è l'autorità competente a richiedere le informazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 10ter. Il Dipartimento si avvale, se del
caso, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di
sanità per la valutazione di tali informazioni e dei dati trasmessi
dalle autorità regionali e locali ai sensi del comma 3-ter (30).
Nota (30) Comma aggiunto
dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
9-ter. A richiesta
dell'autorità di cui al comma 9-bis sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti
cosmetici. La stessa autorità provvede a rendere pubblici in
un'apposita comunicazione semestrale i dati relativi agli effetti
indesiderati (31).
Nota (31) Comma aggiunto
dall'art. 11, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.
10. Le imprese che
contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
12. 1.
Le sanzioni
previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che
detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti
cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle
prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e
sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la
confezione non presenti segni di alterazione.
13. 1.
All'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede
l'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con
le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. 1.
Coloro i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno
tre anni la funzione di direttore tecnico di cui all'articolo 10, pur
essendo sprovvisti di una delle lauree ivi indicate, possono proseguire
nell'attività stessa, purché entro quattro mesi documentino alla
competente autorità regionale la medesima attività e ottengano il
corrispondente attestato abilitante.
2. L'autorità predetta,
sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un attestato
abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata, dandone
comunicazione al Ministero della sanità.
15. 1.
Dalla data di
entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella
preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I
produttori e gli importatori di cosmetici contenenti tali sostanze
devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni dalla data
predetta.
2. I prodotti cosmetici
non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8, salvo
quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in
commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I prodotti cosmetici
non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione
prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da
produttori ed importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
4. Dopo il 31 dicembre
1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma 3
non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
5. I prodotti cosmetici
non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda,
della presente legge, non possono essere immessi in commercio da
produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.
6. Dopo il 31 dicembre
1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel precedente
comma 5 non possono più essere venduti o comunque ceduti al
consumatore.
7. Chiunque produce,
confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore
della presente legge può proseguire nell'attività purché presenti la
comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 10 entro novanta
giorni dalla predetta data.
8. Chi viola il disposto
del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel comma
1, primo periodo, dell'articolo 3.
9. Chi viola le
disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace
alle pene di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a
quelle previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, a seconda che
la non conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli
allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite
per le sostanze comprese negli allegati stessi.
10. Le pene richiamate
nel comma 9 si applicano, altresì, in caso di violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
11. Chi viola la
disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni
previste dal comma 15 dell'articolo 10.
16. 1.
Dalla data di
entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei
confronti dei prodotti cosmetici, l'art. 251 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, e gli artt. 5, 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938
(32), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente
legge.
Nota (32) Recante
disposizioni circa l'impiego delle materie coloranti nelle sostanze
alimentari e negli oggetti di uso personale e domestico.
17. 1.
Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del
Ministero della sanità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana gli elenchi di cui agli allegati II, III, IV e V,
con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate, della
denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di
codice di identificazione utili ad una più agevole comprensione degli
elenchi medesimi.
Nota (33) (33)
All'aggiornamento degli allegati ha provveduto il D.M. 24 gennaio 1987,
n. 91 (Gazz. Uff. 19 marzo 1987, n. 65), il D.M. 24 novembre 1987, n.
530 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1987, n. 303), il D.M. 28 dicembre 1988 (Gazz.
Uff. 27 febbraio 1989, n. 48), il D.M. 15 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 10
marzo 1990, n. 58), il D.M. 3 settembre 1990 (Gazz. Uff. 31 ottobre
1990, n. 255), il D.M. 25 settembre 1991 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1991,
n. 299), il D.M. 30 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1993, n. 28),
il D.M. 16 luglio 1993 (Gazz. Uff. 30 luglio 1993, n. 177), il D.M. 29
ottobre 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37), il D.M. 2 agosto 1995
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1995, n. 301), il D.M. 2 settembre 1996 (Gazz.
Uff. 11 settembre 1996, n. 213), il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126,
riportato al n. E/LXVI, il D.M. 24 luglio 1997 (Gazz. Uff. 6 ottobre
1997, n. 233) e il D.M. 22 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 3 aprile 1999, n.
78).
Pagina Precedente