D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119
Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e
n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
Capo I - Ambito di
applicazione e definizioni
1. 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) medicinale: ogni sostanza o
composizione, definita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 maggio 1991, n.
178;
b) sostanza: qualsiasi materia, definita
dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 1991, n.
178;
c) specialità medicinali: i medicinali,
definiti dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 29 maggio 1991, n.
178;
d) medicinale veterinario: qualsiasi
medicinale destinato agli animali;
e) medicinale veterinario prefabbricato:
qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non
corrisponde alla definizione delle specialità medicinali, immesso in
commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza
trasformazione;
f) premiscele per alimenti medicamentosi:
qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva
fabbricazione di alimenti medicamentosi;
g) alimento medicamentoso: qualsiasi
miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti
preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere
somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue
proprietà medicinali.
2. Non sono considerati medicinali
veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive
modificazioni .
2. 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati
specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali
veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi
nonché ai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunità
attiva, diagnosticare lo stato di immunità e provocare un'immunità
passiva.
2. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) agli alimenti medicamentosi, che
tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti
medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;
b) ai medicinali veterinari a base di
radioisotopi;
c) [ai medicinali omeopatici] .
2-bis. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano altresì ai gas anestetici per i quali, anche
se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538
.