Farmacopea Ufficiale - Tabella V
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta
medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista anche quando
detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.
(Art. 124, lettera b, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; art. 71 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 16 del Decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e successive modifiche; art. 5, 6 e 8 del Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539 e successive modifiche).
Stupefacenti e sostanze psicotrope indicate nella tabella IV della Tabella n.7
approvata con decreto interministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La dispensazione dei prodotti contenenti
buprenorfina deve essere limitata a non più di 2 confezioni da 10 compresse per
ricetta. La dispensazione dei prodotti a base di flunitrazepam deve essere
limitata ad una sola confezione, la quale, inoltre, non può contenere una
quantità di principio attivo superiore ai 60 mg. (variazione introdotta con DM
5.08.1999 - GU n. 269 –16.11.1999)
Preparazioni indicate nella tabella V della Tabella n.7 approvata con decreto
interministeriale in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 fatta eccezione per quanto disposto ai punti 1), 5), 22), 23), 32)
della Tabella n.4 della Farmacopea Ufficiale.
Anoressizzanti .
Preparazioni per uso parenterale contenenti derivati della fenotiazina, dell'aloperidolo
e delle benzodiazepine.
Inibitori della monoamminossidasi contenenti tranilcipromina; preparazioni
contenenti veralipride e clozapina.
Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per
uso topico, non oftalmiche.
Preparazioni contenenti alprostadil.
Citostatici - Immunosoppressori.
Anabolizzanti.
Prodotti contenenti fenilbutazone o ossifenbutazone, escluse le preparazioni per
uso topico.
Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli od associati, con
indicazioni di carattere ginecologico; inibitori della prolattina contenenti
cabergolina.
Vaccini delle epatiti.
Prodotti a base di ticlopidina e di floctafenina.
Preparazioni farmaceutiche contenenti etretinato e isotretinoina, escluse le
preparazioni per uso topico.
I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati
alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie
terapeutiche previste nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e
successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura
"Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice
copia non ripetibile"; i medicinali prescritti dal medico veterinario per
le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo
secondo le condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119 e successive modifiche e integrazioni.
I medicinali veterinari indicati per animali desti- nati alla produzione di
alimenti per l'uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia,
come previsto al punto 15) della presente Tabella; i medicinali veterinari
omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 2 del decreto
legislativo 12 aprile 1995, n.110; i medicinali veterinari autorizzati solo per
animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura "Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile''.
I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la
somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dal-
l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive
modifiche ed integrazioni.
Note. Per la vendita delle preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti e
psicotrope indicate nelle tabelle I e III della
Tabella n.7, approvate con
decreto interministeriale in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima
anche per quanto riguarda le norme relative alla compilazione e alla spedizione
delle ricette previste dagli articoli 43, 44 e 45 del decreto medesimo.
E’ comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica
da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista, la vendita dei
medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali il
Ministero della Sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura
"Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta". Con decreto del Ministro della sanità possono essere stabilite,
nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunità economica
europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i
medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni
sull'etichettatura e sul confezionamento dei prodotti e sulle modalità di
prescrizione e di impiego. Il Ministro della sanità può vietare
l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia - la cui prescrizione
è comunque subordinata alle disposizioni dell' art. 5 della legge 8 aprile
1998, n. 94 - ritenuti pericolosi per la salute pubblica. La ricetta medica da
rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad
autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178 e successive modifiche, ha validità limitata a dieci giorni
e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi,
qualora non la consegni all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a
carico del Servizio Sanitario Nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del
paziente (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere
speciale esigano la riservatezza dei tratta- menti), della data e della firma
del medico non ha validità. In ogni altro caso la validità della ricetta non
ripetibile è limitata ad un periodo non superiore a tre mesi.
La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali
contenenti le sostanze fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione)(2), da sole
o in associazione, è disciplinata dalle disposizioni previste per le
specialità medicinali dagli articoli 2,3, comma 2, e dall’art. 4 del decreto
18 settembre 1997, Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei
medicinali anoressizanti ad azione centrale , e per un quantitativo comunque non
superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del decreto
del Ministro della Sanità del 30 ottobre 1998) è anche obbligatoria, per la
prescrizione di medicinali a base delle sostanze citate, l’adozione da parte
di specialisti di un piano generale di trattamento nel cui ambito sono
circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale. Il piano
generale di trattamento deve recare le seguenti informazioni:
nome, cognome del paziente e data di compilazione;
indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale;
dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che all'inizio del
trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30
kg/m2 ;
dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso
superare i tre mesi;
nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della
specializzazione posseduta (esclusivamente: scienza dell'alimentazione,
endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna).
Il farmacista dispensa la specialità prescritta in quantità comunque non
superiore al fabbisogno di trenta giorni di terapia per la prima spedizione su
ricetta redatta dallo specialista o dal medico curante e presentata insieme al
piano generale di trattamento. Nelle successive spedizioni il farmacista può
dispensare una sola confezione per ricetta; non può dispensare altre confezioni
qualora non sia intercorso il periodo previsto per l'assunzione delle unità
posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata. Non sono spedibili
ricette non accompagnate dal piano generale di trattamento; all'atto di ogni
spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo di cessione
riconsegnandolo al paziente. Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza
del piano generale di trattamento o comunque dopo tre mesi dalla data di
compilazione.