Le tre “licenze”
per l’attività delle farmacie
Le tipologie dei prodotti che
hanno accesso in farmacia
(a cura di Bruno Riccardo
Nicoloso e Ornella Firmamento Pontello)
L’evoluzione del
concetto di salute e l’aumentata soggettività dei comportamenti a sua
tutela hanno dilatato l’intervento del “sistema farmacia” - inteso
come l’esercizio di una professione nell’ambito di una struttura che
garantisce un servizio - e hanno comportato una nuova dimensione
professionale del farmacista che organizza e/o dirige tale sistema
nell’area terapeutica e nell’area sanitaria e salutare a questa
complementare. Ciò non è senza conseguenze sulla qualificazione
professionale degli operatori responsabili e sulla dimensione della
struttura organizzata (sistema delle farmacie private) o diretta
(sistema delle farmacie comunali) per l’esercizio della relativa
attività sul territorio, che viene svolta unitariamente sia
nell’ambito terapeutico (in regime concessorio, come servizio pubblico
e come servizio sociale) che nell’ambito sanitario e salutare (in
regime autorizzatorio, come servizio di interesse pubblico). Questa
situazione incide non solo sull’accesso dei prodotti terapeutici
(medicinali) e non terapeutici (sanitari e salutari) in farmacia, ma
sulla loro dispensazione, ricollegabile alla concessione sanitaria
ovvero alla parallela autorizzazione commerciale connaturata o
compatibile con l’esercizio della farmacia, che sono rilasciate ai
titolari delle farmacie in funzione della tutela della salute pubblica
che si vuole garantita loro tramite. In questa prospettiva dinamica,
disciplinata dal coordinamento della normativa farmaceutica e di quella
commerciale, i titolari e i direttori delle farmacie pianificate sul
territorio sono abilitati alla preparazione e/o alla dispensazione di
medicinali e di ben individuati prodotti a questi complementari
(nell’area farmaceutica e nell’area sanitaria e salutare) sulla
scorta della (sola) concessione sanitaria all’esercizio della farmacia
(articolo 1, Legge n.
475/68, già in relazione all’articolo 45, n.2,
Legge n. 426/71 ora in relazione all’articolo 4, comma 2, lettera a),
D.L.vo n. 114/98), mentre per la vendita di altri prodotti (dell’area
sanitaria e salutare) devono ottenere il rilascio della (specifica)
autorizzazione commerciale connessa alla tipologia di tali prodotti
connaturati all’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore
merceologico riservato alle farmacie (articolo 24, L. n. 426/71, in
relazione all’art. 56 comma 9 ed allegato 9, D.Min.ind. n. 375/88
operanti a norma dell’articolo 25, comma 1 e dell’articolo 26, comma
6, D.L.vo n. 114/98) ovvero compatibili (nell’ambito di una necessaria
autoregolamentazione) con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel
settore merceologico alimentare e non alimentare (articolo 5 , D.L.vo n.
114/98). Non a caso è stato individuato il contenuto di una tabella
merceologica speciale concedibile (e dovuta) solo ai titolari di
farmacia, ma non è stato escluso che agli stessi titolari possa essere
non solo confermata tale autorizzazione commerciale a questa
complementare, ma possa essere loro concessa ex novo l’autorizzazione
al commercio di prodotti compresi in un altro settore merceologico,
alimentare e non alimentare.
L’una
e l’altra autorizzazione commerciale (riconducibili anche in un unico
provvedimento) può essere ottenuta da ciascun titolare di farmacia per
silenzio-assenso (previa comunicazione dell’inizio dell’attività)
se la farmacia rientra tra gli “esercizi di vicinato” con superficie
fino a 150 mq. e nei comuni fino a 10.000 abitanti e fino a 250 mq. nei
comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 7, D.L.vo n.114/98 ovvero
con provvedimento formale, se la farmacia rientra tra le “medie
strutture” con superficie superiore ai 150 mq. e inferiore ai 1.500
mq. nei comuni sino a 10.000 abitanti e con superficie superiore ai 250
mq e inferiore ai 2.500 mq.
nei comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 8, D.L.vo n.114/98.
In
relazione ai relativi provvedimenti amministrativi, ha accesso in
farmacia, per essere qui dispensata/venduta, una diversificata tipologia
di prodotti.
1
- sulla scorta della (sola) concessione sanitaria per l’esercizio
farmaceutico (articolo 3, Legge n.362/1991 che viene rilasciata quando
ne ricorrano le condizioni fissate ex lege (per assegnazione a concorso
o per trasferimento), possono essere dispensati:
-
i prodotti farmaceutici a finalità terapeutica (articolo 4, comma 2
lettera a), D.L.vo n. 114/98) per uso umano o veterinario e, così, i
medicinali preconfezionati di origine industriale autorizzati
all’immissione in commercio (specialità medicinali e medicinali
generici) e i medicinali galenici (magistrali o multipli) allestiti in
farmacia (articolo 1, D.L.vo
178/91) nonché i medicinali omeopatici
(articolo 3, D.L.vo
185/95) e i prodotti di erboristeria
medicinale (articolo 1, D.L.vo n.178/91), che sono tipici della
riserva di legge (articolo 122, T.U. n. 1265/34) prevista in
favore del farmacista che opera nelle farmacie;
- i prodotti complementari ai
prodotti farmaceutici - già individuati tra i prodotti affini ai
medicinali (articolo 61, comma 2, D. Min. Ind. n. 375/88 abrogato
dall'articolo 26, comma 6, D.L.vo n. 114/98) - che costituiscono
una categoria il cui preciso contenuto rimane indeterminato, ma
la cui dispensazione è collegata a una specifica autorizzazione
sanitaria, come è per i fitofarmaci e i presidi sanitari
(articolo 5, D.P.R. n. 1255/68) i diagnostici non sistemici e i
prodotti medicati per uso veterinario (articolo 3, D.L.vo n.
119/92) ovvero la cui dispensazione è connessa a una loro
erogazione per conto delle strutture del SSN (art. 8, comma 2
lettera a), D.L.vo n. 502/92 come modificato dall'art. 9, D.L.vo
n. 517/93), come è per i prodotti dietetici classificati come
alimenti (allegato 1, D.L.vo n.
111/92);
- i presidi medico-chirurgici (art.
4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.P.R.
n. 128/86), nella cui categoria possono essere classificati
alcuni articoli sanitari differenziati da quelli comuni;
- dispositivi medici (art. 4, comma
2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.L.vo n.
46/97),
nella cui categoria possono essere compresi altri articoli
sanitari differenziati da quelli comuni la cui dispensazione non
richiede il rilascio di una specifica autorizzazione commerciale
(art. 4, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 114/98.
2 - sulla scorta di una specifica
autorizzazione commerciale (art. 26, L. n. 426/1971 in relazione
all'articolo 54, comma 9 e allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88 ,
operanti a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6,
D.L.vo n.114/98) che non può essere negata per la valenza di
tali prodotti connaturati all'esercizio della farmacia, possono
essere venduti:
- prodotti di cui alla Tabella
merceologica speciale per i titolari di farmacia (allegato 9, D.
Min. Ind. n. 375/88 operante a norma dell'art. 25, comma 1 e
dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98) e, così gli alimenti
dietetici o destinati a un'alimentazione particolare, i prodotti
igienici, gli articoli di puericoltura, gli articoli sanitari, i
prodotti cosmetici, i liquori e i pastigliaggi medicati, i
prodotti chimico-farmaceutici (art. 56, comma 9 e allegato 9, D.
Min. Ind. n. 375/88 operanti a norma dell'art. 25, comma 1 e
dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98).
3 - sulla scorta di una specifica
autorizzazione commerciale (art. 5, D.L.vo n. 114/98), il cui
rilascio è soggetto alla valutazione discrezionale delle
esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale, che
vincolano anche il contenuto del relativo provvedimento nonché,
per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, al
possesso dei prescritti requisiti professionali e all'iscrizione
del titolare o del preposto alle vendite nel Registro degli
Esercenti il Commercio: R.E.C. (art. 5, D.L.vo n. 114/98) possono
essere venduti:
- prodotti di altro genere dei
settori merceologici, alimentare e non alimentare (art. 5,
D.L.vo, n.114/98) compatibili (nell'ambito di una necessaria
autoregolamentazione) con l'esercizio della farmacia.
In sintesi: ciascun titolare della
concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia nell'area
salute può richiedere e ottenere, con provvedimento espresso o
per tacito consenso (art. 7, D.L.vo n. 114/98) il rilascio delle
due autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività
nell'area del sanitario e salutare: l'una dovuta e l'altra
discrezionale. Così che, a complemento della concessione
sanitaria per l'esercizio della farmacia nell'area terapeutica,
può essere ottenuta per l'esercizio della farmacia nell'area
sanitaria/salutare un'autorizzazione commerciale, il cui
contenuto si è dilatato nel tempo: in effetti nel '72
l'autorizzazione commerciale era limitata alla Tabella commerciale
XIV (Legge n. 426/71), ma si è poi estesa (nel 1988) alla
Tabella speciale per le farmacie (D.Min.Ind. n.375/88) e infine
nel '98 si è ulteriormente estesa alla Tabella per i prodotti
dei settori merceologici "alimentare e non alimentare" (D.L.vo n.
114/98), il cui contenuto è soggetto ad
autoregolamentazione per il valore professionale aggiunto che
detti prodotti acquisiscono se dispensati in farmacia.
A) |
nell'area
terapeutica (concessione sanitaria) |
|
|
I |
Prodotti
farmaceutici a finalità terapeutica |
|
|
- |
specialità medicinali
soggette a prescrizione medica (R.M. - R.R - R.N.R. -
R.M.S. - R.L.) |
|
|
- |
specialità medicinali
non soggette a prescrizione medica (S.O.P. - F.C.) |
|
|
- |
specialità medicinali
di automedicazione (S.O.P. - O.T.C. rectius F.A.) |
|
|
- |
sieri e vaccini,
radiofarmaci ed emoderivati |
|
|
- |
specialità medicinali
odontoiatriche |
|
|
- |
specialità medicinali
veterinarie |
|
|
- |
galenici industriali
(medicinali preconfezionati senza denominazione) |
|
|
- |
medicinali generici |
|
|
- |
medicinali galenici
(individuali e multipli) allestiti in farmacia) |
|
|
- |
medicinali omeopatici
per uso umano e per uso veterinario |
|
|
- |
prodotti e preparazioni
fitoterapiche (erboristeria medicinale) |
|
B) |
nell'area
sanitaria-salutare (concessione sanitaria-autorizzazione
commerciale) |
|
|
II |
Prodotti
complementari ai prodotti farmaceutici |
|
|
- |
acque minerali |
|
|
- |
diagnostici non
sistemici |
|
|
- |
prodotti fitosanitari |
|
|
- |
prodotti medicati per
uso veterinario |
|
|
- |
alimenti speciali e
prodotti sanitari (erogati dal S.S.N.) |
|
|
III |
Presidi
medico-chirurgici (presidi chimici e biocidi) |
|
|
IV |
Dispositivi medici
e diagnostici in vitro |
|
C) |
nell'area
salutare (autorizzazioni commerciali) |
|
|
V |
Prodotti
connaturati all'esercizio della farmacia |
|
|
|
(tabella merceologica
speciale) |
|
|
- |
alimenti destinati a una
alimentazione particolare (non erogati dal S.S.N.) |
|
|
· |
integratori alimentari |
|
|
|
dietetici o di regime |
|
|
|
alimenti speciali: per
lattanti, di proseguimento, per la prima infanzia |
|
- |
prodotti e preparazioni
di erboristeria salutare |
|
|
- |
edulcoranti sintetici |
|
|
- |
liquori e pastigliaggi
medicati |
|
|
- |
prodotti igienici |
|
|
- |
articoli di
puericoltura |
|
|
- |
articoli sanitari
(comuni) |
|
|
- |
prodotti cosmetici |
|
|
- |
prodotti chimici per la
farmacia |
|
|
VI |
Prodotti di altro
genere alimentare e non alimentare compatibili con
l'esercizio della farmacia |
|
|
|
(tabella merceologica
eventuale) |
|
|
- |
alimenti comuni |
|
|
- |
eccetera |
|
(articolo tratto da "PuntoEffe"
del 28 settembre 2000)